I Garanti europei per la Privacy, alla conferenza di Cardiff del 9 -11 settembre 2002, hanno espresso un netto parere contrario alla proposta avanzata dai governi europei – che devono dare attuazione alla direttiva 2002/58/Ce, di cui si è parlato in questo sito, entro il 31 ottobre 2003 – di introdurre in modo generalizzato i nuovi obblighi di registrazione sistematica e obbligatoria dei dati di traffico relativi a telefonate, e-mail, sms, collegamenti Internet, per finalità di polizia e di giustizia.
Infatti, l’articolo 15 della citata direttiva prevede che gli Stati membri possano adottare disposizioni legislative volte a limitare i diritti e gli obblighi relativi alla conservazione di questi dati, solo quando tale restrizione costituisca, “una misura necessaria, opportuna e proporzionata all’interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica; e la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell’uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica”.
Perciò, con questo preciso fine, gli Stati membri potranno adottare misure legislative che prevedano la conservazione dei dati “per un periodo di tempo limitato”, la cui durata massima, però, non è stata indicata.
Proprio a causa della mancanza di una vera e propria delimitazione temporale, nell’ambito del Terzo Pilastro dell’UE, sono all’esame alcune proposte per rendere la conservazione sistematica e obbligatoria di tali informazioni, per un arco di tempo pari o superiore ad un anno, allo scopo di consentire l’eventuale accesso alle stesse da parte delle forze dell’ordine e degli organismi preposti alla sicurezza.
Le Autorità europee per la protezione dei dati, a tal proposito, hanno più volte sottolineato che una conservazione protratta per un lasso di tempo così lungo costituirebbe un’indebita compressione dei diritti fondamentali garantiti ai singoli dall’articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo, così come ulteriormente sviluppati nella giurisprudenza della Corte europea.
Perciò – avvertono i Garanti europei – “qualora sia necessario, in casi specifici, conservare dati di traffico, deve sussistere un’esigenza dimostrabile, il periodo di conservazione deve essere quanto più breve possibile, e le relative modalità devono essere disciplinate con chiarezza attraverso disposizioni di legge, in modo da offrire garanzie sufficienti contro accessi non autorizzati ed ogni altro tipo di abuso”.
Diversamente, la conservazione per un periodo superiore o pari a un anno sarebbe evidentemente sproporzionata e, per questo motivo, inaccettabile.
I Garanti sottolineano anche il fatto che, misure dotate di tale ampiezza, oltre a comportare costi eccessivi per le imprese operanti nel settore, creerebbero una situazione di forte squilibrio dei paesi europei rispetto agli Stati Uniti, dove misure analoghe non sono previste.