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Nuova legge sull’editoria: cosa prevede realmente (prima parte)

09 Aprile 2001

Nuova legge sull’editoria: cosa prevede realmente (prima parte)

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L'entrata in vigore della nuova legge sull'editoria ha scatentato, in Rete, un coro di polemiche e allarmismi spesso eccessivi. La legge è indubbiamente mal formulata e ha già dato luogo a molti dubbi interpretativi; la maggior parte delle preoccupazioni manifestate in questi giorni, però, non trova alcuna rispondenza nel testo della legge stessa.

I siti con aggiornamento a periodicità irregolare

In questa prima puntata, incominciamo a esaminare le novità introdotte dalla legge, in riferimento ai siti che non vengono aggiornati con periodicità regolare.

L’articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62 (“Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 67, del 21 marzo 2001, definisce come “prodotto editoriale” il prodotto “realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico”, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici. Nella nozione sono, quindi, inclusi i “prodotti” destinati alla pubblicazione online.

Il 3° comma dell’art. 1 aggiunge che ai prodotti editoriali si applicano le disposizioni dell’art. 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in base al quale “ogni stampato deve indicare il luogo e l’anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell’editore”.

Indubbiamente, un ulteriore comma, contenente l’adattamento di questo articolo ai prodotti editoriali pubblicati online sarebbe stato opportuno. Non è chiaro, infatti, quale sia il “luogo” della pubblicazione di un sito Internet. É, comunque, maggiormente rispondente alla realtà della Rete ritenere che coincida con il luogo nel quale effettivamente si svolge l’attività di produzione dei contenuti, piuttosto che con il luogo nel quale si trova il server, o altro ancora.

Ugualmente, non è chiaro cosa si debba intendere per stampatore e per editore. Certo queste figure non trovano una diretta rispondenza nella realtà di Internet. Visto, però, che quella che più le si avvicina è il provider, direi che è consigliabile indicarne la denominazione e la sede legale.

Il 3° comma dell’art. 1 l. 62/2001 aggiunge che, se il prodotto editoriale viene diffuso al pubblico con periodicità regolare ed è contraddistinto da una testata “costituente elemento identificativo del prodotto”, è anche sottoposto all’obbligo di registrazione presso la cancelleria del tribunale (art. 5 legge 47/1948).

È quindi chiaro che l’obbligo di registrazione sussiste solo per i siti che fanno informazione periodica e non, indiscriminatamente, per tutti i siti Internet. Per questi altri siti, è sufficiente l’indicazione dei dati indicati dall’art. 2 della legge 47/1948: direi che si tratta di un adempimento alla portata di tutti, “rapido e indolore”.

È, poi, da escludere che, in caso di mancata indicazione di questi dati, si commetta il reato di “stampa clandestina”, punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 500.000 lire. L’art. 16 della legge 47/1948 è, infatti, inequivocabile nel parlare di “stampato” non periodico. Essendo la legge penale tassativa e insuscettibile di applicazione analogica, non è infatti possibile estendere questa previsione alle pubblicazioni che non consistono in “stampati”.

Perciò, l’allarmismo che, in questi giorni, ha seminato panico, diffondendo l’errata convinzione che tutti i siti Internet fossero sottoposti all’obbligo di registrazione, pena l’incriminazione per il reato di stampa clandestina, oltre ad essere ingiustificato, è entrato nell’elenco delle “leggende metropolitane”, con l’aggravante che si è diffuso con la rapidità di una “catena di Sant’Antonio”. E chi ha contribuito a creare questo allarmismo, nonostante le dichiarazioni d’intenti, non ha certo fatto gli interessi della Rete.

L'autore

  • Annarita Gili
    Annarita Gili è avvocato civilista. Dal 1995 si dedica allo studio e all’attività professionale relativamente a tutti i settori del Diritto Civile, tra cui il Diritto dell’Informatica, di Internet e delle Nuove tecnologie.

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