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Libertà di linking

20 Febbraio 2014

Libertà di linking

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I titolari del diritto d'autore sono stati sconfitti in Svezia dalle riserve dei giudici in merito al divieto di ipercollegamento.

La rete si è popolata di articoli giubilanti per una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che stabilisce la libertà di link. Almeno, così è stata spesso presentata. Ma parlando con alcuni amici non addetti ai lavori ho colto alcune legittime perplessità sulla portata di questa decisione. Quasi a dire scusa ma il link è sempre stato libero. Internet si basa su quello!

Vero. Ma ricordo che quando nel 2001 mi accingevo a studiare per la prima volta il diritto di Internet trovai scritto che, per non violare il diritto d’autore e le norme sulla concorrenza sleale, un link deve puntare sempre alla pagina home del sito a cui si vuole rimandare, lasciando che sia l’utente a trovare il contenuto. Provate a pensare a quanto Internet sarebbe indietro sulla tabella di marcia se davvero questo principio fosse stato osservato. Abbiate pazienza. Noi giuristi, si sa, arriviamo un po’ tardi su certe cose.
Ecco che, non essendoci mai stata una norma giuridica espressamente dedicata al link e alle sue estrinsecazioni sempre più avanzate (come deep linking e content embedding), la scienza giuridica si è portata dietro fino ai giorni nostri qualche margine di dubbio in materia.
Lo scorso settembre Il Post aveva subito una condanna proprio per aver linkato a contenuti che violavano i diritti connessi di Mediaset sulle partite di calcio in esclusiva. Inutile rispolverare tutta la storia; ci basta ricordare che la condanna (con ordinanza del Tribunale di Roma) non era per aver pubblicato contenuti illeciti, ma semplicemente per un articolo che conteneva link (tra l’altro non diretti) a siti stranieri in cui era possibile vedere le partite gratuitamente.
La sentenza di questi giorni (13 febbraio 2014, causa C-466/12) tratta invece la diatriba tra una testata svedese (il Göteborgs-Posten) e un sito della Retriever Sverige nel quale venivano regolarmente elencati e linkati (ma non riprodotti) articoli della prima.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha formulato un sottile ragionamento sul diritto esclusivo di messa a disposizione del pubblico (diritto su cui si basano gran parte delle utilizzazioni di opere in rete) e ha chiarito che:

Per ricadere nella nozione di «comunicazione al pubblico» […] occorre che una comunicazione […] riguardante le stesse opere della comunicazione iniziale ed effettuata in Internet con le stesse modalità tecniche, sia rivolta ad un pubblico nuovo, non considerato dai titolari del diritto d’autore al momento di autorizzare la comunicazione iniziale. Nel caso di specie si deve rilevare che la messa a disposizione delle opere tramite un collegamento cliccabile, come quello esaminato nel procedimento, non porta a comunicare le opere a un pubblico nuovo. Di conseguenza, l’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore non è necessaria […]

La sentenza, che avrà un indubbio peso quantomeno a livello europeo, di certo non sarà gradita ai grandi titolari di diritti e in generale ai detrattori di una rete ispirata ad una libera condivisione delle informazioni. Certo ha il merito di fornire ai giuristi (e quindi anche agli altri giudici chiamati a decidere su casi di linking) categorie interpretative più raffinate e più adeguate allo stato attuale di Internet.
Il testo di questo articolo è sotto licenza http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.

L'autore

  • Simone Aliprandi
    Simone Aliprandi è un avvocato che si occupa di consulenza, ricerca e formazione nel campo del diritto d’autore e più in generale del diritto dell’ICT. Responsabile del progetto copyleft-italia.it, è membro del network Array e collabora come docente con alcuni istituti universitari. Ha pubblicato articoli e libri sul mondo delle tecnologie open e della cultura libera, rilasciando tutte le sue opere con licenze di tipo copyleft.

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