Mercoledì 15 gennaio 2003, è stata definitivamente approvata dalla Camera la proposta di legge C 2442, che prevede l’introduzione di pene più severe per chi fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia o, comunque, possiede, installa o ripara a fini commerciali dispositivi, apparecchiature o software concepiti o adattati per rendere possibile l’accesso ad un servizio protetto (quale, appunto, la pay tv), senza l’autorizzazione del fornitore del servizio
La nuova legge, che è in attesa di essere pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, modifica il d. lgs. 373/00 – emanato in attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato – che, per gli illeciti ora citati, prevedeva unicamente sanzioni amministrative. L’articolo 1 della legge approvata nei giorni scorsi aggiunge, per le stesse attività, l’applicazione “delle sanzioni penali e delle altre misure accessorie previste per le attività illecite di cui agli articoli 171-bis e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni”.
In particolare, l’art. 6 del d. lgs. 373/2000, per le attività elencate, prevedeva la condanna al pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni, oltre al pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila per ciascun dispositivo illecito. In ogni caso, la sanzione amministrativa non poteva superare la somma complessiva di duecento milioni.
Invece, l’art. 171 bis della legge 633/1941, in materia di diritto d’autore, stabilisce la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni per chiunque abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importi, distribuisca, venda, detenga a scopo commerciale o imprenditoriale o conceda in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
L’art. 171 octies prevede che, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni, chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati, o parti di apparati, atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.