Una nuova circolare del Ministero delle Attività produttive, del 14 gennaio 2002, chiarisce definitivamente che in conseguenza della proroga disposta dall’art. 3, 13° comma, della Finanziaria 2002 – di cui si è già parlato in questa rubrica – l’invio telematico o su supporto informatico delle domande, delle denunce e degli atti che le accompagnano, all’ufficio del Registro delle imprese, sarà facoltativo fino al 9 dicembre 2002.
Il provvedimento ha precisato, infatti, che l’art. 4, 1° comma, del d.p.r. 558/99 – che stabiliva l’obbligo di invio su supporto informatico – deve ritenersi “implicitamente abrogato dal sopravvenire dell’articolo 31, comma 2, della legge 340/00”, così come modificato dall’articolo sopra citato della Finanziaria 2002.
La circolare, la cui emanazione è stata determinata anche dalle numerose proteste delle Camere di Commercio – che non sono tutte in condizioni di dare attuazione alle disposizioni della nuova legge – è finalizzata a garantire una certa uniformità a livello nazionale, in relazione alle necessità di adeguamento al nuovo sistema e al prossimo passaggio alla modalità di invio telematico obbligatorio, senza più alternative.