La notizia giunge direttamente dall’Autorità Garante attraverso un comunicato emesso il 28 dicembre 2001 nel quale si rende noto che nel mese di gennaio verranno rilasciate le nuove autorizzazioni generali, che sostituiranno quelle scadute il 31 dicembre 2001.
Il trattamento di tali dati, infatti, è subordinato dalla legge sulla privacy, al consenso scritto dell’interessato e all’autorizzazione del garante (Artt. 22 e 24 L. 675/96).
I diversi titolari del trattamento dei dati hanno potuto, in questi anni, trattare i dati sensibili grazie alle autorizzazioni generali che il Garante provvedeva ad emanare ogni anno. Le ultime sono state rilasciate il 20 settembre 2000 (G.U. del 30/09/00, n. 229) con scadenza fine dicembre scorso.
Le autorizzazioni sono sette e coprono i diversi settori del trattamento dei dati:
- Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro (Autorizzazione n. 1/2000)
- Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (Autorizzazione n. 2/200)
- Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni (Autorizzazione n. 3/2000)
- Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti (Autorizzazione n. 4/2000)
- Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari (Autorizzazione n. 5/2000)
- Autorizzazione al trattamento di alcuni dati sensibili da parte degli investigatori provati (Autorizzazione n. 6/2000)
- Autorizzazione al trattamento di dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici (Autorizzazione n. 7/2000)
Le nuove autorizzazione saranno rilasciate nel mese di gennaio 2002, dopo la pubblicazione del decreto legislativo in materia di privacy, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 21 dicembre e che entrerà in vigore il 1 febbraio prossimo, il quale ha modificato alcune disposizione già contenute nella legge 675/96.
Il Garante comunica che le diverse categorie di soggetti pubblici e privati (liberi professionisti, datori di lavoro, investigatori privati, enti pubblici, ecc.) che, in ragione delle proprie attività, utilizzano dati di carattere sensibile o giudiziario (ad esempio: salute, origini etniche o razziali, opinioni politiche) potranno quindi continuare ad avvalersi delle autorizzazioni in vigore fino al 2001 anche dopo la loro scadenza, senza dover richiedere al Garante alcuna nuova autorizzazione caso per caso, attenendosi alla prescrizioni finora adottate.