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Niente bollino Siae per il software

05 Settembre 2001

Niente bollino Siae per il software

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Il giudice per le indagini preliminari di Torino ha dissequestrato una partita di cd-rom privi del contrassegno Siae. La nuova legge sul diritto d'autore individua i casi in cui il bollino non è obbligatorio

In attesa che venga emanato il regolamento d’attuazione della nuova legge sul diritto d’autore, 18 agosto 2000, n. 248, il gip di Torino ha emanato un provvedimento, del 19 aprile 2001, di particolare interesse, in quanto ha negato la sussistenza dell’obbligo di apporre il bollino Siae ai software.

In applicazione di questo principio, il gip ha disposto il dissequestro di una partita di cd-rom contenenti programmi per computer, privi del contrassegno Siae, affermandone la piena legalità e ha emanato sentenza di non luogo a procedere, in quanto il fatto non sussiste.

In particolare, il gestore di una stazione di servizio che aveva ricevuto una partita di cd-rom privi del bollino, era stato sottoposto a procedimento penale, con conseguente sequestro dei supporti informatici, per violazione dell’art. 171 ter della legge 633/1941 – così come modificata dalla legge 248/00 – che punisce la detenzione di prodotti privi del contrassegno Siae.

La questione nasce dal fatto che la nuova legge sul diritto d’autore ha aggiunto alla legge 633/1941 l’art. 181 bis, in base al quale “la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell’articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro”.

Lo stesso art. 181 bis, al 3° comma, però, ha indicato dei casi nei quali non ricorre l’obbligo. La norma stabilisce, fatti, che il bollino Siae “può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni voci, o sequenze di immagini in movimento tali da costruire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell’opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all’utilizzazione economica delle opere medesime”.

Il gip di Torino ha ritenuto che i cd-rom sequestrati rientrassero nell’ipotesi in cui non vi è obbligo del contrassegno, in quanto “contengono una breve dimostrazione di un videogioco non utilizzabile se non mediante un elaboratore” e non contengono, pertanto, “alcuna opera protetta”.

L'autore

  • Annarita Gili
    Annarita Gili è avvocato civilista. Dal 1995 si dedica allo studio e all’attività professionale relativamente a tutti i settori del Diritto Civile, tra cui il Diritto dell’Informatica, di Internet e delle Nuove tecnologie.

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