La Siae (società italiana degli autori e editori) ha messo a disposizione degli operatori e utenti di musica via Internet, sul proprio sito, il “Contratto di licenza per le utilizzazioni on line del repertorio delle opere musicali tutelate dalla Siae”.
L’obiettivo è quello di realizzare un sistema autorizzativo che sia in grado di “gestire e contribuire allo sviluppo della rete”, “comprendente anche la corresponsione dei diritti economici relativi ai beni utilizzati”.
Secondo la direzione generale della Siae, infatti, l’interdizione dell’uso della musica online, “si tradurrebbe in una forma di sterile e anacronistico proibizionismo”. È necessario, invece, intervenire “in modo che l’inevitabile diffusione delle tecnologie non rechi danno all’esercizio dei diritti d’autore”.
Mediante la conclusione del contratto di licenza, la Siae autorizza, in via non esclusiva, il licenziatario a riprodurre, tramite il caricamento dei file all’interno della sua banca dati (uploading), le opere del repertorio musicale tutelato dalla SIAE e a diffondere queste opere e/o frammenti di opere, attraverso le reti telematiche e/o di telecomunicazione, nonché a utilizzare le opere riprodotte, mettendo i relativi file a disposizione del pubblico anche su base individuale – gratuitamente o a pagamento – mediante download.
Oggetto della licenza è, perciò, la diffusione al pubblico su Internet, oppure su altre reti telematiche e/o telefoniche, anche attuata mediante sistemi innovativi, basati sulla convergenza tra Internet ed altri mezzi di comunicazione e per il tramite di altre piattaforme tecnologiche innovative (ad esempio la tecnologia GSM) – ad esclusione della diffusione per suonerie di telefoni mobili, e/o di telecomunicazione in genere – delle opere appartenenti al repertorio musicale tutelato dalla SIAE.
Nella Sezione Musica del repertorio rientrano, ai fini della licenza, le opere (composizioni musicali varie, compresi gli eventuali testi letterari; composizioni sinfoniche, sinfonico-corali, da camera o similari; brani staccati di opere liriche, balletti, oratori, operette, riviste e opere analoghe; musiche di scena o di commento di opere teatrali; colonne sonore di opere cinematografiche e audiovisive) degli autori italiani ed internazionali relativamente alle quali la SIAE, anche a seguito di accordi di reciprocità con altre Società d’autore straniere, ha il mandato di provvedere alla riscossione e alla ripartizione dei diritti d’autore.
Il contratto elaborato dalla Siae stabilisce, perciò, i criteri per la determinazione delle aliquote percentuali – da corrispondere trimestralmente – che i licenziatari sono tenuti a versare in ragione delle diverse modalità di utilizzazione delle opere musicali online.
Per quanto riguarda, infine, i limiti della licenza, sono fatti salvi i diritti morali spettanti agli autori e ai loro aventi causa, ai sensi degli articoli da 20 a 24 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, nonché i diritti spettanti ai produttori fonografici e agli artisti interpreti o esecutori per l’utilizzazione delle loro registrazioni e delle loro prestazioni artistiche.