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Giustizia indecisa, Microsoft ringrazia

29 Settembre 2000

Giustizia indecisa, Microsoft ringrazia

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La riammissione della causa davanti alla Corte d'Appello garantisce alla Microsoft un altro anno di sopravvivenza

Stipulazione di contratti via Internet, comunicazione commerciale, composizione delle controversie sono tra i temi affrontati dalla cosiddetta “Direttiva sul commercio elettronico” emanata l’8 giugno 2000 dal Parlamento e dal Consiglio dell’Unione Europea (Direttiva 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno), entrata in vigore il 17 luglio.

L’obiettivo è di avvicinare le legislazioni nazionali, garantendo un elevato livello di “integrazione giuridica comunitaria”, per instaurare un vero e proprio spazio senza frontiere interne che consenta “la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra gli Stati membri”. Questi, innanzitutto, devono garantire che l’accesso all’attività di un prestatore di un servizio e il suo esercizio non siano soggetti ad alcuna autorizzazione preventiva (art. 4).

Vengono, poi, delineati dettagliatamente gli obblighi che, nelle rispettive legislazioni, dovranno essere posti a carico del cosiddetto “prestatore”, cioè “la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell’informazione”.
Ogni Stato membro dovrà provvedere in modo che il prestatore sia facilmente identificabile, rendendo facilmente accessibile -in modo diretto e permanente- sia ai destinatari del servizio che alle autorità competenti, una serie di informazioni generali, quali il nome, l’indirizzo geografico dell’attività, quello di posta elettronica, il registro di commercio o analogo pubblico registro oppure l’ordine professionale presso il quale è iscritto, ecc… (art. 5)

Le comunicazioni commerciali, le offerte, i giochi e i concorsi promozionali dovranno essere chiaramente identificabili come tali (art. 6). La stessa regola vale per le “comunicazioni commerciali non sollecitate per posta elettronica” (cioè lo spamming), negli Stati in cui è consentito. Questi dovranno anche predisporre dei “registri negativi”, nei quali far iscrivere quanti non intendono ricevere spamming e fare in modo che vengano consultati regolarmente dagli spammers (art. 7).

Quanto ai contratti per via elettronica, la direttiva impone agli Stati membri di provvedere in modo che il loro ordinamento giuridico li renda possibili, assicurando, in particolare “che la normativa relativa alla formazione del contratto non osti al loro uso effettivo e non li privi di efficacia e validità”. I singoli Stati potranno poi decidere se eventualmente escludere dal campo di applicazione della direttiva alcune categorie di contratti (contratti relativi a beni immobili diversi da quelli in materia di locazione, contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione, ecc…) (art. 9).

In caso di controversie tra prestatore e destinatario del servizio, la legislazione degli Stati membri, da un lato, non dovrà ostacolare l’uso, “anche per vie elettroniche adeguate, degli strumenti di composizione stragiudiziale delle controversie previsti dal diritto nazionale” (art. 17); dall’altro, dovrà garantire che, in sede giurisdizionale, vengano presi rapidamente provvedimenti, anche provvisori, in grado di far cessare le violazioni e impedire ulteriori danni al ricorrente (art. 18).

Entro il 17 gennaio 2001, gli Stati membri dovranno adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per adeguarsi alla direttiva.

Testo integrale della direttiva

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