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Approvata la direttiva sui servizi finanziari online

28 Maggio 2002

Approvata la direttiva sui servizi finanziari online

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La disciplina applicabile sarà quella del paese in cui opera l'azienda che fornisce il servizio online. Nuove regole anche per regolare lo spamming e tutte le altre forme di invio di comunicazioni commerciali non richieste. I singoli paesi potranno scegliere tra opt-in e opt-out

Il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo, nei giorni scorsi, alla direttiva Ue, adottata dal Consiglio Europeo nel dicembre scorso, sulla fornitura di servizi finanziari online – carte di credito, piani pensionistici, fondi di investimento, assicurazioni, ecc. – tra aziende e consumatori (business to consumer).

Le nuove norme, che mirano ad armonizzare le legislazioni dei diversi paesi europei, facilitando gli scambi e la concorrenza tra le imprese e rafforzando la fiducia dei consumatori, stabiliscono che la disciplina applicabile ai contratti stipulati tramite telefono, fax e Internet, è quella in vigore nel paese in cui opera il prestatore del servizio.

Nell’ambito del sistema di regolamentazione delle attività di e-commerce, il testo della direttiva prevede, inoltre, il divieto per le aziende di utilizzare pratiche quali i cosiddetti “inertia selling”, con cui vengono addebitati al consumatore prodotti finanziari che non ha richiesto, il “cold calling” o lo “spamming”, cioè le comunicazioni commerciali via telefono o tramite Internet, non richieste dal destinatario.

I paesi europei potranno, però, scegliere se adottare il sistema dell’opt-in – vietando le comunicazioni effettuate senza il previo consenso del consumatore – o l’opposto sistema dell’opt-out, consentendo all’interessato di rifiutare successivamente l’invio delle comunicazioni.

I consumatori avranno la possibilità di ottenere l’annullamento del contratto entro 14 giorni dalla data della firma, oppure entro trenta giorni per i piani pensionistici e le assicurazioni sulla vita. Il termine è di tre mesi, nel caso in cui non abbiano ricevuto dal fornitore del servizio le informazioni richieste.

Italia, Spagna, Francia, Portogallo e Belgio, infine, potranno continuare ad applicare la loro legislazione nazionale nei confronti dei fornitori di servizi stranieri sino al 2004, salvo nel caso in cui questi operino in un paese che abbia già recepito la direttiva.

L'autore

  • Annarita Gili
    Annarita Gili è avvocato civilista. Dal 1995 si dedica allo studio e all’attività professionale relativamente a tutti i settori del Diritto Civile, tra cui il Diritto dell’Informatica, di Internet e delle Nuove tecnologie.

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