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Approvata dall’Ecofin la proposta di direttiva in materia di Iva sul commercio elettronico

20 Febbraio 2002

Approvata dall’Ecofin la proposta di direttiva in materia di Iva sul commercio elettronico

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Le nuove norme entreranno in vigore il 1° luglio 2003. Anche le imprese extraeuropee dovranno imporre l'Iva sui prodotti venduti online ai consumatori privati in ambito comunitario. Abolito, invece, l'obbligo per le imprese comunitarie di applicare l'imposta in caso di esportazioni sui mercati internazionali

Il Consiglio dei ministri economici e finanziari dell’Unione europea – Ecofin – ha approvato il 12 febbraio 2002, la proposta di direttiva per l’applicazione dell’Iva al commercio elettronico, che dovrà essere ratificata, in via definitiva, dal Parlamento europeo, probabilmente entro la prossima estate.

I singoli Stati membri dovranno poi adottare, al più presto, le necessarie misure legislative per recepire le nuove disposizioni comunitarie, la cui entrata in vigore è stata prevista per il 1° luglio 2003.

L’innovazione più importante contenuta nel testo del provvedimento è rappresentata dalla definizione del luogo di tassazione dei “servizi prestati elettronicamente”, che coinciderà con il Paese in cui è stabilito il committente – extracomunitario o comunitario – vale a dire con il luogo in cui viene consumato il servizio.

Da ciò deriva, innanzitutto, che le imprese comunitarie che si occupano di e-commerce, non saranno più soggette all’obbligo di applicare l’Iva quando vendono i loro prodotti a utenti stabiliti in un Paese terzo. Le regole attualmente in vigore prevedono, invece, l’applicazione dell’imposta anche nel caso di esportazioni di prodotti digitali verso gli Stati non appartenenti all’Unione europea.

La direttiva prevede, inoltre, una speciale procedura per le operazioni commerciali compiute online dalle imprese extraeuropee che, contrariamente a quanto avviene oggi, saranno tenute ad applicare l’Iva sui prodotti venduti a consumatori privati residenti in uno Stato dell’Unione (nei casi cioè di operazioni business to consumer).

Queste imprese dovranno registrarsi in forma elettronica, ai fini Iva, in uno qualsiasi dei Paesi europei, che attribuirà un codice individuale di identificazione. L’azienda dovrà, poi, presentare ogni trimestre un prospetto Iva e procedere al versamento.

Il nuovo regime, che prevede un’aliquota Iva standard, non modificabile neppure se diversa da quella applicata agli scambi offline, resterà in vigore fino al 30 giugno 2006, con possibilità di proroga, e non riguarderà le transazioni business to business.

Un’ultima precisazione riguarda la definizione di “servizi prestati elettronicamente” che comprenderà, tra l’altro, la vendita online di software, immagini, file musicali e banche dati, la fornitura di siti Web, Web-hosting e la manutenzione di programmi e dispositivi.

L'autore

  • Annarita Gili
    Annarita Gili è avvocato civilista. Dal 1995 si dedica allo studio e all’attività professionale relativamente a tutti i settori del Diritto Civile, tra cui il Diritto dell’Informatica, di Internet e delle Nuove tecnologie.

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