Home
Giudizi senza frontiere

09 Ottobre 2015

Giudizi senza frontiere

di

Che cosa deve accadere se una multinazionale USA applica in Europa regole contrarie alle nostre? E nel caso opposto?

Ogni tanto succede che il diritto di Internet, materia solitamente percepita come landa sperduta per pochi addetti ai lavori, assurga agli onori della cronaca, finendo nelle home page dei principali siti di informazione.

Tempo fa era successo per il dibattito sulla cosiddetta web tax, questa settimana è dipeso tutto da una dirompente sentenza della Corte di Giustizia UE sul delicato tema della privacy online e più precisamente della esportazione di dati personali fuori dai confini europei (quindi anche fuori dal campo d’azione delle garanzie imposte dal diritto UE).

Tranquilli, non voglio tediarvi con un ulteriore commento legalese (c’è già questo; mi fermerò ad una riflessione più che altro da sociologo del diritto, tesa a comprendere meglio perché questa sentenza sia davvero una pietra miliare per la scienza giuridica.

Come abbiamo segnalato tempo fa, i grandi nomi di Internet (Facebook, Google, Twitter…) tendono ad esportare i principi dell’ordinamento giuridico statunitense (dove essi sono formalmente basati) attraverso un meccanismo di natura contrattuale: l’accettazione di termini d’uso standard a cui di fatto gli utenti di tutto il mondo devono adattarsi. In altre parole, noi ti offriamo un servizio gratuito e molto cool, ma le regole le facciamo noi (ovviamente secondo la nostra sensibilità giuridica); a te la scelta se aderire o rimanere fuori dai giochi.

Anche in tema di privacy e gestione dei dati personali alla fine questi servizi tendono ad imporre lo standard americano – notoriamente più lasso nelle garanzie – grazie all’istituto giuridico chiamato safe harbor. Nonostante siano anni che la dottrina giuridica segnala non pochi problemi in questo approccio (prendendosi a volte della paranoica), il tutto ha retto per molti anni, con il risultato che questi servizi hanno potuto legalmente non conformarsi ai più elevati standard di tutela europei in materia di dati personali e imporre quelli americani. Questa sentenza ha invece detto basta! a tale deriva.

La Corte ha riaffermato con forza come non sia ammissibile che il diritto fondamentale alla protezione dei dati, oggi sancito dalla Carta e dai Trattati UE, sia compromesso dall’esistenza di forme di sorveglianza e accesso del tutto indiscriminate da parte di autorità di Paesi terzi, che peraltro non rispettano l’ordinamento europeo sulla protezione dei dati.

È il riassunto del Garante Privacy italiano, Antonello Soro, nel suo primo comunicato ufficiale sulla sentenza.

In realtà, è ancora presto per trarre conclusioni definitive. Ma il segnale è molto forte e ci fa svegliare dal nostro sonno dogmatico, ricordando a tutti noi che la regolamentazione di questa mastodontica innovazione che è Internet ha ancora qualche passo fondamentale da compiere.

D’altronde, Internet è un fenomeno per sua natura senza confini geografici e dunque mette in crisi fin dalla sua nascita il concetto di territorialità del diritto. Questa sentenza infatti richiama alla memoria un’altra pietra miliare per gli appassionati di diritto di Internet: quella emessa nel 2001 dalla District Court for the Northern District of California di San José sul caso LICRA vs. Yahoo!.

Si discuteva in quel caso di cimeli nazisti venduti sul sito di aste online di Yahoo!, attività espressamente vietata dal diritto francese e invece tollerata dal diritto americano.

Il contenuto dell’ingiunzione francese relativo alla pagina web e al sito di aste di Yahoo!, se da un lato merita grande rispetto come articolazione del diritto francese, sarebbe chiaramente incompatibile con il Primo emendamento se fosse accolto da una corte degli Stati Uniti. […] Sebbene la Francia abbia il diritto sovrano di regolamentare la libertà di espressione in territorio francese, questa Corte non può dare esecuzione a un’ingiunzione straniera che violi […] la Costituzione degli Stati Uniti. Il conformarsi [all’ingiunzione francese] comporterebbe una restrizione della libertà di espressione intollerabile [per l’ordinamento statunitense].

In sostanza, il giudice californiano, chiamato ad eseguire l’ingiunzione già emessa dal giudice francese, si trovò a dover anteporre i principi del suo ordinamento di appartenenza rispetto a quelli (pur legittimi e rispettabili) di un ordinamento straniero.

Possiamo vederla coma un esempio speculare rispetto alla sentenza di questi giorni, nel quale gli standard di tutela del diritto americano (in quel caso in materia di libertà di espressione) dovevano essere fatti prevalere su quelli del diritto francese.

Questo parallelismo per arrivare a dire che sono passati quattordici anni (nei quali tra l’altro Internet è diventato un fenomeno di proporzioni ben diverse) e comunque i dubbi su come gestire questi conflitti di norme applicabili non sono stati ancora dipanati. Che si parli di libertà di espressione, di tutela della privacy, o di copyright, ci si inchioda sempre sul problema dei problemi: cioè che le leggi e i giudici sono territoriali, mentre Internet è senza confini.

Il testo di questo articolo è sotto licenza Creative Commons Attribution – Share Alike 4.0.

L'autore

  • Simone Aliprandi
    Simone Aliprandi è un avvocato che si occupa di consulenza, ricerca e formazione nel campo del diritto d’autore e più in generale del diritto dell’ICT. Responsabile del progetto copyleft-italia.it, è membro del network Array e collabora come docente con alcuni istituti universitari. Ha pubblicato articoli e libri sul mondo delle tecnologie open e della cultura libera, rilasciando tutte le sue opere con licenze di tipo copyleft.

Iscriviti alla newsletter

Novità, promozioni e approfondimenti per imparare sempre qualcosa di nuovo

Gli argomenti che mi interessano:
Iscrivendomi dichiaro di aver preso visione dell’Informativa fornita ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento Europeo EU 679/2016.