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Diffamazione online: eBay non è responsabile per i commenti pubblicati dagli internauti

30 Maggio 2003

Diffamazione online: eBay non è responsabile per i commenti pubblicati dagli internauti

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La Corte Suprema della California ha respinto la querela depositata nei confronti di eBay, in riferimento alla pubblicazione di messaggi diffamatori da parte di un utilizzatore del servizio, ritenendo applicabili le norme del Communication Decency Act, finora riservate esclusivamente ai fornitori d'accesso ad Internet

Nel dicembre 2002, Roger Grace aveva acquistato da Tim Neely, tramite eBay, sei oggetti che erano appartenuti a star di Hollywood.

Siccome eBay invitava i suoi utilizzatori a lasciare dei pareri sugli scambi effettuati, Roger Grace – che era rimasto deluso da tre degli oggetti acquistati – aveva espresso, in riferimento alla transazione, un parere negativo sul venditore.

Tim Neely, venutone a conoscenza, aveva risposto accusando Roger Grace di essere disonesto e chiedendo che il messaggio venisse cancellato da eBay.

Roger Grace, però, oltre ad essere un collezionista di oggetti appartenuti a personaggi famosi, è anche un avvocato e ha deciso di denunciare sia Tim Neely che eBay; quest’ultima per aver permesso la pubblicazione del parere espresso dal primo e di averne rifiutato la cancellazione, nonostante la richiesta.

eBay, a propria difesa, ha invocato l’estensione della tutela prevista dall’art. 230 del Communication Decency Act del 1996, in base al quale nessun provider è tenuto a rispondere di contenuti ai quali consente di accedere, ma dei quali non è autore.

Il querelante ha contestato l’applicabilità della norma, affermando che il Congresso americano, elaborando questa disposizione, aveva inteso proteggere unicamente i fornitori d’accesso. Nel caso in esame, invece, eBay doveva essere considerata come “publisher” dei contenuti e non poteva, pertanto, beneficiare dell’immunità prevista da quella legge.

La Corte, però, non ha tenuto conto di questa interpretazione e ha affermato che eBay – offrendo ai propri utilizzatori la possibilità di vendere e di acquistare dei prodotti per suo tramite e di esprimere la propria opinione sulle transazioni effettuate – deve essere considerata un “interactive computer service” e, pertanto, deve beneficiare delle disposizioni favorevoli del DCA. Quindi non può essere ritenuta responsabile dei contenuti pubblicati sul proprio sito.

Dello stesso tenore un’altra pronuncia del 29 ottobre 2002, questa volta di un Tribunale tedesco, il quale chiamato a giudicare il caso proposto dalla società Rolex contro eBay – che vendeva, in offerta, orologi con marchio Rolex – per concorrenza sleale e contraffazione del marchio, aveva affermato che eBay rivestiva il ruolo di semplice intermediario tecnico e, a questo titolo, poteva beneficiare delle disposizioni speciali previste dalla legge in materia di responsabilità per questo tipo di operatori economici.

L'autore

  • Annarita Gili
    Annarita Gili è avvocato civilista. Dal 1995 si dedica allo studio e all’attività professionale relativamente a tutti i settori del Diritto Civile, tra cui il Diritto dell’Informatica, di Internet e delle Nuove tecnologie.

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