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Francia: ai giornali online deve essere riconosciuto lo stesso trattamento previsto per i giornali tradizionali

26 Ottobre 2001

Francia: ai giornali online deve essere riconosciuto lo stesso trattamento previsto per i giornali tradizionali

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I giudici francesi hanno riconosciuto che le norme in materia di tutela della libertà d'espressione, previste per l'informazione pubblicata su supporto cartaceo, devono essere applicate anche ai giornali che diffondono le loro pubblicazioni via Internet.

Le disposizioni che tutelano la libertà d’espressione in relazione all’informazione scritta o audiovisiva devono essere applicate anche alle società editrici che mettono online il contenuto delle loro pubblicazioni.

Con questa precisazione, la diciassettesima Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance di Parigi ha recentemente pronunciato una sentenza di non luogo a procedere nei confronti delle società editrici di “L’Express” e di “Libération”, citate in giudizio da un ex-prefetto con l’accusa di aver illegittimamente pubblicato e, in seguito, archiviato, sui loro siti Web, notizie, coperte da segreto istruttorio, concernenti un procedimento penale avviato contro di lui.

L’azione proposta dall’ex-prefetto contro i due giornali aveva ad oggetto la violazione del segreto istruttorio e la violazione del segreto professionale, nonché il reato di raccolta di dati personali con mezzi illeciti e fraudolenti e, soprattutto, il delitto di archiviazione illecita di dati concernenti imputazioni, condanne o misure di sicurezza.

I giudici francesi hanno però ritenuto di dover archiviare il procedimento, in relazione all’art. 226-19 del codice penale e alle disposizioni della legge 6 gennaio 1978 sui reati informatici.

Secondo il codice penale francese, soltanto l’autorità giudiziaria o le pubbliche amministrazioni possono conservare i dati relativi ai procedimenti penali. Tuttavia, la legge del 1978 stabilisce che il divieto di archiviazione non si applica “alle informazioni nominative trattate dagli organi di stampa, scritta o audiovisiva, nel quadro delle leggi che ne disciplinano l’attività e nei casi in cui l’applicazione del divieto determinerebbe una limitazione della libertà d’espressione”.

Le società editrici di “L’Express” e di “Libération”, si legge nella sentenza, devono essere considerate “organi della stampa scritta” che, pubblicando i loro articoli via Internet, si trasformano in “organi della stampa audiovisiva”.

Pertanto, la differenza tra il supporto cartaceo e quello informatico non implica l’applicazione di un diverso trattamento in merito alla tutela della libertà d’espressione.

L'autore

  • Annarita Gili
    Annarita Gili è avvocato civilista. Dal 1995 si dedica allo studio e all’attività professionale relativamente a tutti i settori del Diritto Civile, tra cui il Diritto dell’Informatica, di Internet e delle Nuove tecnologie.

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