Quanto scritto non corrisponde al vero e penalizza l’attenzione e la sensibilità sempre dimostrata da Yahoo! sul fronte della tutela dei consumatori. È falso affermare che il portale Yahoo! sia finito nel mirino o, peggio, sia stato “condannato” dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. In verità, l’Autorità ha intrapreso un procedimento, ai sensi dell’art. 7 comma 3, del Decreto Legislativo n. 74/92, esclusivamente nei confronti della società INFOLINE S.r.l.. In particolare, per quanto concerne tale procedimento, a Yahoo! Italia è stata unicamente richiesta dall’Autorità di fornire determinate informazioni relative all’acquisto di alcuni spazi pubblicitari sul proprio sito “www.yahoo.it” http://www.yahoo.it da parte di INFOLINE S.r.l., e ciò, al solo fine di completare e concludere le attività istruttorie.
Pertanto, la società INFOLINE S.r.l. è la sola destinataria del provvedimento di delibera dell’Autorità in quanto unico soggetto ritenuto responsabile, nella sua qualità di operatore pubblicitario, della avvenuta violazione in materia di pubblicità ingannevole così come risultante dall’istruttoria svolta. Di conseguenza, solamente INFOLINE S.r.l. dovrà, così come da delibera, ottemperare al contenuto della stessa la quale inibisce la ulteriore diffusione del messaggio pubblicitario. In difetto, l’operatore pubblicitario, cioè INFOLINE s.r.l, sarà punito ai sensi ed effetti di legge. Risulta pertanto evidente l’assoluta estraneità di Yahoo! Italia alla (così come da voi impropriamente chiamata) “condanna” dell’Autorità Antitrust.