È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128, del 3 giugno 2002, il decreto 31 maggio 2002 del ministero dell’economia e delle finanze, riguardante l’accettazione telefonica e telematica delle scommesse sportive, in attuazione del decreto ministeriale 15 febbraio 2001, n. 156.
Il provvedimento stabilisce che i concessionari autorizzati potranno accettare, anche mediante apparati telefonici o telematici, “le scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle competizioni sportive riservate al CONI e su quelle diverse dalle corse dei cavalli e dagli eventi sportivi organizzati dal CONI”.
Si tratta, sostanzialmente, di un ampliamento di quanto già previsto per le giocate relative alle corse dei cavalli, in conformità al decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156, con il quale è stato emanato il regolamento per l’autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici.
L’accettazione delle scommesse per via telefonica o telematica è, però, subordinata alla stipula con lo scommettitore di un apposito contratto, che acquista efficacia con l’apertura di un conto personale intestato allo scommettitore stesso.
Il concessionario, quale unico responsabile dell’intera procedura, trasmette la richiesta della scommessa telefonica o telematica ai sistemi nazionali di totalizzazione e registrazione, che provvedono alla acquisizione, registrazione e documentazione, numerando univocamente la giocata e rilevando anche l’identificativo del concessionario e il numero del contratto.
Nei termini previsti dal contratto e comunque per periodi non superiori a tre mesi – prosegue il decreto – il concessionario deve mettere a disposizione dello scommettitore un rendiconto analitico di tutte le transazioni attivate.