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USA: il ricorso contro messaggi diffamatori anonimi non può essere anonimo

20 Aprile 2001

USA: il ricorso contro messaggi diffamatori anonimi non può essere anonimo

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Il querelante, che abbia citato in giudizio gli autori di messaggi diffamatori anonimi pubblicati on line, non può a sua volta, mantenere l'anonimato. Respinto il ricorso di una società americana.

La corte suprema dello Stato della Virginia, con sentenza del 2 marzo 2001, ha respinto il ricorso di un’importante azienda americana, che lamentava di aver subito un pregiudizio in seguito alla pubblicazione via Internet di alcuni messaggi anonimi, ma aveva rifiutato di rivelare la propria identità.

La società aveva citato in giudizio gli autori di numerosi messaggi anonimi – che sin dal 1998 circolavano sui forum finanziari di Yahoo! – che riteneva diffamatori e che contenevano, inoltre, informazioni riservate, riguardanti la società stessa. Sostenendo che i messaggi fossero opera di alcuni ex dipendenti, i legali dell’azienda avevano promosso la causa davanti alla corte dello Stato dell’Indiana, che aveva ritenuto il ricorso ricevibile.

L’azione è poi proseguita davanti alla corte dello Stato della Virginia, dove ha la propria sede AOL (America On Line). A questo provider, infatti, era stato chiesto, senza successo, di rivelare l’identità dei suoi abbonati autori dei messaggi. La società diffamata, però, aveva insistito per mantenere segreta la propria identità, con il pretesto che dalla divulgazione del suo nome le sarebbero derivati dei seri danni economici.

A differenza della corte dell’Indiana, che ha accettato il ricorso anonimo, il giudice della Virginia ha sottoposto la questione alla Corte Suprema, che ha ritenuto fondate le argomentazioni di AOL: la vittoria di un querelante anonimo potrebbe incoraggiare il ricorso ad azioni legali prive di fondamento contro gli autori di messaggi anonimi diffusi sul Web.

Negli Stati Uniti, infatti, la cause che hanno ad oggetto la diffusione di messaggi diffamatori su Internet sono ormai molto frequenti. Spesso i giudici chiedono ai providers, quando la diffamazione è stata accertata, di rivelare l’identità degli autori dei messaggi, affinché la procedura possa seguire il suo corso (l’argomento è stato trattato nell’articolo, pubblicato in questa rubrica il 21 marzo 2001, dal titolo “I provider sono tenuti a rivelare ai giudici i nomi degli autori di messaggi diffamatori anonimi? Il caso statunitense“).

Tuttavia, in una situazione, come quella esaminata, in cui il giudice non conosce non solo l’identità del querelato, ma neppure quella del querelante, potrebbe risultare estremamente complicato acquisire gli elementi necessari alla valutazione del pregiudizio effettivamente subito da chi agisce e pervenire a una decisione che sia dotata di un reale fondamento.

L'autore

  • Annarita Gili
    Annarita Gili è avvocato civilista. Dal 1995 si dedica allo studio e all’attività professionale relativamente a tutti i settori del Diritto Civile, tra cui il Diritto dell’Informatica, di Internet e delle Nuove tecnologie.

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