Il Landgericht di Berlino (TGI), con una sentenza del 14 gennaio 2003, ha dichiarato che l’invio dei messaggi pubblicitari SMS è illecito, in quanto attenta al diritto alla privacy del destinatario.
Nel caso preso in esame, l’istante aveva registrato su Internet il proprio numero di cellulare presso un operatore che metteva a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di invio di SMS.
Quest’ultimo, però, aveva comunicato il numero ad un altro operatore – anche lui citato in giudizio – che aveva iniziato ad inviare messaggi pubblicitari senza aver richiesto al titolare del numero telefonico il consenso preventivo.
Il tribunale ha vietato ai due convenuti di continuare a inviare SMS pubblicitari all’istante e ha fissato il pagamento di una multa di € 250.000, nel caso in cui avessero contravvenuto al divieto.
Il tribunale ha applicato, per la prima volta, agli SMS la giurisprudenza prevalente in materia di messaggi pubblicitari non sollecitati inviati per posta elettronica.
I tribunali tedeschi, sono pressoché concordi nel ritenere che l’invio di tali messaggi rappresenti una violazione del diritto alla privacy e – nel caso in cui i messaggi contengano pubblicità riguardante l’attività professionale o lavorativa – anche del diritto al libero esercizio della attività industriale.
In entrambi i casi, i mittenti di messaggi non sollecitati violano l’art. 823 del BGB, il codice civile tedesco. Nella seconda ipotesi, poi, i concorrenti delle imprese convenute possono agire contro di loro per concorrenza sleale, in base all’art. 1 del UWG, la legge tedesca sulla repressione della concorrenza sleale.
Il Tribunale ha anche riconosciuto all’istante un risarcimento di 7.500 euro per i tre messaggi ricevuti (quindi, € 2.500 per ciascun messaggio) e ha condannato i soccombenti a rimborsargli le spese legali.