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UE: raggiunto l’accordo per una nuova direttiva sulla vendita a distanza di servizi finanziari

02 Novembre 2001

UE: raggiunto l’accordo per una nuova direttiva sulla vendita a distanza di servizi finanziari

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Le nuove norme dovranno integrare quanto già previsto dalle direttive europee sul commercio elettronico e sui contratti a distanza. La proposta di direttiva prevede l'obbligo di fornire tutte le informazioni sui servizi e disciplina il diritto di recesso.

Il riconoscimento della necessità di definire una regolamentazione uniforme per favorire lo sviluppo del commercio elettronico dei prodotti finanziari e per accrescere la fiducia dei consumatori, ha indotto il Consiglio dei Ministri dell’Unione europea a trovare un accordo su una nuova proposta di direttiva europea per la vendita a distanza dei servizi finanziari.

La direttiva, una volta approvata definitivamente, si inserirà nel contesto normativo europeo attualmente caratterizzato dalla direttiva sul commercio elettronico e dalla più generale direttiva sui contratti a distanza.

La natura “immateriale” dei servizi finanziari, infatti, si presta in modo particolare alla commercializzazione a distanza, per via elettronica.

Attraverso i siti Web e la posta elettronica, sarà più facile presentare e inviare proposte contrattuali, nonché concludere contratti e sottoscriverli utilizzando la firma elettronica.

Tra le disposizioni più interessanti contenute nel progetto di direttiva ci sono, tra l’altro, quelle che riguardano l’interdizione delle “vendite per inerzia”, consistenti nell’invio ai consumatori di prodotti o servizi da loro non richiesti e successivamente fatturati, e dello “spamming”, contro il quale la direttiva lascia aperta l’alternativa tra il sistema dell’opt-in e quello dell’opt-out.

I consumatori potranno, inoltre, recedere dal contratto di vendita di servizi finanziari entro 15 giorni dalla sottoscrizione – 30 nel caso di assicurazioni sulla vita – salvo che si tratti di una vendita di valuta estera o di titoli, per evitare manovre speculative.

Coloro che offrono servizi o prodotti finanziari dovranno fornire agli acquirenti un’informazione completa sulle caratteristiche tecniche e la natura dei beni o servizi, nonché sull’identità e sui dati del fornitore, sul prezzo e sulle modalità di pagamento.

E, proprio in relazione ai sistemi di pagamento, la direttiva prevede che, in caso di utilizzazione fraudolenta delle carte di credito o di altri sistemi di pagamento, i consumatori potranno annullare la transazione e ottenere la restituzione di quanto già versato.

L'autore

  • Annarita Gili
    Annarita Gili è avvocato civilista. Dal 1995 si dedica allo studio e all’attività professionale relativamente a tutti i settori del Diritto Civile, tra cui il Diritto dell’Informatica, di Internet e delle Nuove tecnologie.

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