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Televisione interattiva: l’Unione europea prepara le regole

05 Agosto 2005

Televisione interattiva: l’Unione europea prepara le regole

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La Commissione europea ha pubblicato cinque proposte dirette a estendere alle reti elettroniche il quadro legislativo relativo ai contenuti audiovisivi

Anche se esistono ancora pochi programmi audiovisivi dedicati esclusivamente ai nuovi canali di diffusione (linee ADSL e reti mobili di terza generazione), e davvero pochissimi utenti, Bruxelles prevede la diffusione di questo fenomeno. Decisa ad affrontare il problema in modo efficace e per tempo, la Commissione europea ha perciò pubblicato, il 12 luglio scorso, cinque proposte intese a estendere a questa materia la normativa comunitaria sui contenuti audiovisivi.

Queste conclusioni sono state raggiunte grazie ai lavori di quattro gruppi di riflessione, composti da esperti e da utenti, nel quadro della revisione della Direttiva del Consiglio del 3 ottobre 1989 relativa “al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive” (89/552/CEE), che stabilisce le regole per le attività televisive nell’Unione europea.

Secondo il rapporto pubblicato da Bruxelles “il settore audiovisivo europeo conosce attualmente dei cambiamenti considerevoli. Gli operatori delle telecomunicazioni saranno presto in grado di fornire servizi di trasmissione di una qualità uguale a quella della televisione classica, e i fornitori tradizionali di contenuto faranno il loro ingresso sul mercato delle telecomunicazioni. I consumatori fruiranno di sempre maggiore contenuto audiovisivo in qualunque momento, dovunque e su qualsiasi piattaforma tecnica (televisore, computer, telefono cellulare, PDA, ecc.). Per tenere conto di questa evoluzione, le disposizioni dell’attuale Direttiva 89/552/CEE, quindi, dovranno essere sostituite da norme più moderne e flessibili”.

Innanzitutto, dunque, si rende necessario estendere la definizione di “servizio di contenuto audiovisivo” alla fornitura di immagini attraverso reti elettroniche. La commissione propone di prendere in considerazione due livelli di regolamentazione: uno per i servizi audiovisivi detti “lineari”, da regolare con norme tratte dalla Direttiva 89/552/CEE, ma “ridotte e modernizzate”, e uno per i servizi audiovisivi “non lineari”, che saranno oggetto di una regolamentazione da studiare caso per caso. Per servizi audiovisivi non lineari, Bruxelles intende tutti i servizi on demand (video on demand, servizi d’informazione basati sul Web, ecc.). Servizi audiovisivi lineari sono, invece, i servizi programmati, sui quali il telespettatore non esercita alcun controllo sul tempo di trasmissione (televisione tradizionale, diffusione sul Web in modalità streaming).

Alcune proposte hanno già raccolto l’unanimità dei consensi tra gli interessati, come il rispetto di obblighi fondamentali che riguardano la protezione dei minori e della dignità umana, la garanzia di un diritto di replica, l’identificazione delle comunicazioni commerciali.

Su altre questioni, invece, il dibattito è ancora aperto. Tra queste, la regolamentazione delle produzioni audiovisive europee indipendenti. Ai sensi degli articoli 5 e 6 della Direttiva 89/552/CEE, le emittenti televisive devono riservare, nei propri palinsesti, almeno il 10% del loro tempo di trasmissione (escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, televendite) alle opere europee realizzate da produttori indipendenti. In alternativa, ciascuno Stato membro poteva scegliere di far riservare, a queste opere, almeno il 10% del bilancio di ogni emittente destinato alla programmazione.

Ora si discute se questa limitazione debba essere applicata o meno ai servizi non lineari.

Un altro punto controverso riguarda la pubblicità. Gli articoli 13, 14 e 15 della Direttiva 89/552/CEE vietano o limitano, secondo i casi, la pubblicità televisiva di prodotti che possono ledere interessi di sanità pubblica (sigarette e altri prodotti a base di tabacco, medicinali, alcoolici). In particolare, si discute se queste norme devono essere estese a tutti gli spazi pubblicitari audiovisivi, compresi quelli sui servizi on demand.

Dopo la consultazione pubblica, aperta a tutte le parti interessate fino al 5 settembre, la Commissione presenterà una proposta per la nuova normativa comunitaria entro la fine dell’anno in corso.

L'autore

  • Annarita Gili
    Annarita Gili è avvocato civilista. Dal 1995 si dedica allo studio e all’attività professionale relativamente a tutti i settori del Diritto Civile, tra cui il Diritto dell’Informatica, di Internet e delle Nuove tecnologie.

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