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Sul sito Internet non è obbligatorio indicare il nome dell’editore e dello stampatore

08 Maggio 2002

Sul sito Internet non è obbligatorio indicare il nome dell’editore e dello stampatore

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Secondo il Gip di Aosta, non costituisce reato la mancata indicazione, in un sito Internet, del nome dell'editore e dello stampatore. I file pubblicati sul sito non sono riproduzioni, ai sensi della legge sulla stampa, ma documenti informatici originali.

Non costituisce reato, ai sensi della legge sulla stampa 47/48 – così come modificata dalla recente legge 62/01 – la mancata indicazione, da parte del titolare, del nome dell’editore e dello stampatore, in un sito Internet.

È questa l’importante conclusione alla quale è pervenuto il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Aosta, con la sentenza 15 febbraio 2002, n. 22.

Gli art. 2 e 16 della legge 47/1948, che sanzionano rispettivamente l’omessa indicazione del nome dell’editore e dello stampatore su uno stampato, fanno infatti riferimento – precisa il Giudice per le indagini preliminari – all’art. 1 della stessa legge, che stabilisce che sono considerate stampe o stampati, “tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione”.

Un sito Internet, però, non può rientrare nel concetto di stampato, “se non compiendo una operazione analogica in malam partem”, cioè un’interpretazione analogica sfavorevole all’imputato, non consentita dal nostro ordinamento.

In concetto di riproduzione, di cui al citato art. 1 della legge sulla stampa, presuppone, secondo quanto si legge ancora nella sentenza, “una distinzione fisicamente percepibile tra l’oggetto da riprodurre e le sue riproduzioni”. Il file relativo a un testo pubblicato su Internet, invece, si trova in unico originale sul sito stesso, e può essere consultato dall’utente mediante l’accesso a tale sito.

L’eventuale riproduzione del file “viene posta in essere solo in seguito dallo stesso utente” e non può, quindi, ritenersi che il titolare del sito Internet ne sia responsabile.

L’esistenza di questa lacuna legislativa, conclude il giudice, non può, perciò, essere colmata dall’interprete a danno dell’imputato.

L'autore

  • Annarita Gili
    Annarita Gili è avvocato civilista. Dal 1995 si dedica allo studio e all’attività professionale relativamente a tutti i settori del Diritto Civile, tra cui il Diritto dell’Informatica, di Internet e delle Nuove tecnologie.

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