Non costituisce reato, ai sensi della legge sulla stampa 47/48 – così come modificata dalla recente legge 62/01 – la mancata indicazione, da parte del titolare, del nome dell’editore e dello stampatore, in un sito Internet.
È questa l’importante conclusione alla quale è pervenuto il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Aosta, con la sentenza 15 febbraio 2002, n. 22.
Gli art. 2 e 16 della legge 47/1948, che sanzionano rispettivamente l’omessa indicazione del nome dell’editore e dello stampatore su uno stampato, fanno infatti riferimento – precisa il Giudice per le indagini preliminari – all’art. 1 della stessa legge, che stabilisce che sono considerate stampe o stampati, “tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione”.
Un sito Internet, però, non può rientrare nel concetto di stampato, “se non compiendo una operazione analogica in malam partem”, cioè un’interpretazione analogica sfavorevole all’imputato, non consentita dal nostro ordinamento.
In concetto di riproduzione, di cui al citato art. 1 della legge sulla stampa, presuppone, secondo quanto si legge ancora nella sentenza, “una distinzione fisicamente percepibile tra l’oggetto da riprodurre e le sue riproduzioni”. Il file relativo a un testo pubblicato su Internet, invece, si trova in unico originale sul sito stesso, e può essere consultato dall’utente mediante l’accesso a tale sito.
L’eventuale riproduzione del file “viene posta in essere solo in seguito dallo stesso utente” e non può, quindi, ritenersi che il titolare del sito Internet ne sia responsabile.
L’esistenza di questa lacuna legislativa, conclude il giudice, non può, perciò, essere colmata dall’interprete a danno dell’imputato.