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Spamming: necessario il consenso del destinatario

11 Luglio 2002

Spamming: necessario il consenso del destinatario

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L'indirizzo di posta elettronica disponibile su un sito Internet per scopi istituzionali non può essere utilizzato dalle aziende per inviare pubblicità. Lo spamming non richiesto, né autorizzato viola le norme sulla privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha accolto, nei giorni scorsi, il ricorso presentato da un professore universitario, che chiedeva che fosse inibito a una società l’utilizzo dei suoi dati personali per l’invio di e-mail pubblicitarie non richieste.

Il docente aveva, infatti, ricevuto al proprio indirizzo di posta elettronica, presente, per finalità istituzionali, sul sito dell’università, numerosi messaggi per scopi di informazione commerciale.

In seguito alle proteste dell’interessato, l’azienda aveva comunicato di detenere nel proprio data base i dati personali del professore, ma di averli inseriti in una lista di soggetti non disponibili a ricevere materiale pubblicitario.

Il Garante, secondo quanto emerge dalla newsletter del 24-30 giugno 2002, ha chiarito, a tale proposito, che la pubblicità degli indirizzi, resi conoscibili attraverso i siti Internet, non autorizza le società di marketing a utilizzare gli indirizzi stessi per l’invio generalizzato di e-mail che abbiano un contenuto commerciale o pubblicitario.

L’azienda, prosegue il Garante, avrebbe dovuto ottenere, prima dell’invio dei messaggi, il consenso del docente, per non violare le leggi sulla privacy – in primo luogo, la legge 675/96 – e non avrebbe dovuto limitarsi ad inserire il nominativo del ricorrente in una lista di soggetti non interessati all’invio di messaggi pubblicitari, poiché ” aveva l’obbligo di cancellare i dati del ricorrente ed astenersi in futuro dall’utilizzare per scopi commerciali l’indirizzo e-mail presso l’università”.

L'autore

  • Annarita Gili
    Annarita Gili è avvocato civilista. Dal 1995 si dedica allo studio e all’attività professionale relativamente a tutti i settori del Diritto Civile, tra cui il Diritto dell’Informatica, di Internet e delle Nuove tecnologie.

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