In base alla normativa vigente in materia di privacy – legge 675/96 – e a quella sulla protezione dei consumatori nei contratti a distanza – d.lgs. 185/99 – l’invio di materiale pubblicitario rientra nei casi in cui è vietato l’impiego della posta elettronica da parte di un fornitore senza il consenso preventivo del consumatore (cosiddetto spamming).
È quanto ha affermato il Garante per la protezione dei dati personali, accogliendo nei giorni scorsi il ricorso presentato da un consumatore che, pur non avendo preventivamente prestato alcun consenso a tale invio, aveva ricevuto da una società, che opera su Internet, una e-mail con un’offerta di hosting per un dominio web.
La società chiamata in causa – che non aveva mai risposto alle richieste di chiarimenti inviatele dal consumatore – ha dichiarato di non aver nominato alcun responsabile per il trattamento dei dati e di utilizzare, operando su Internet, indirizzi e-mail acquistati da una società di marketing, per inviare messaggi promozionali.
Il Garante ha, perciò, ordinato alla società di interrompere l’utilizzo dei dati personali, in quanto illegittimo, di astenersi da ogni loro ulteriore trattamento, in particolare dell’indirizzo e-mail, e di versare al ricorrente 250 euro per le spese del procedimento.
Il ricorso del consumatore ha, inoltre, determinato – si legge ancora nel provvedimento – l’apertura d’ufficio di un procedimento autonomo per la verifica della liceità e della correttezza del trattamento complessivo dei dati e per la valutazione dei presupposti per l’applicazione di eventuali sanzioni a carico della società.