Questa filiale della Sncf (le ferrovie statali francesi), che si occupa della gestione dei bagagli, dell’assistenza ai passeggeri e dell’accoglienza dei viaggiatori dell’Eurostar, aveva deciso di istituire un controllo degli orari di lavoro basato sull’utilizzo combinato di un badge e di una verifica dell’impronta digitale del lavoratore dipendente.
Invocando un danno alle libertà individuali dei membri del personale, il Comitato d’impresa, sostenuto dal sindacato SUD Rail, ha portato la questione davanti al Tribunal de Grande Instance di Parigi.
Specificando che “l’impronta digitale, anche parziale, costituisce un dato biometrico morfologico che permette di identificare le caratteristiche fisiche specifiche che sono uniche e permanenti per ogni individuo”, il Presidente del tribunale, Bernard Valette, ha giudicato che il “suo utilizzo, che chiama in causa il corpo umano e mette in pericolo le libertà individuali, può essere giustificato solo quando ha una finalità di sicurezza o di protezione dell’attività esercitata in locali predefiniti”.
Il magistrato ha concluso osservando che, nel caso sottoposto al suo esame “l’obiettivo perseguito (cioè il controllo degli orari di lavoro) non è tale da giustificare la costituzione di un database di impronte digitali del personale (…), essendo il trattamento nell’insieme non adeguato e non proporzionato allo scopo perseguito”.
Oltre ad un’applicazione del nuovo testo della legge su informatica e libertà del 6 agosto 2004, questa decisione conferma la posizione della CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés) che, nella sua delibera n°04-018 dell’8 aprile 2004, aveva espresso un parere sfavorevole rispetto all’utilizzo di un dispositivo di riconoscimento dell’impronta digitale finalizzato alla gestione dell’orario di lavoro dei dipendenti.
Il parere era stato espresso su richiesta del Centro ospedaliero di Hyères, in merito a una questione relativa all’utilizzo della biometria per rafforzare l’identificazione degli operatori ospedalieri, al momento della timbratura. La Commissione aveva risposto che “solo una particolare necessità di sicurezza” può giustificare il ricorso a questa tecnologia.