Al termine del suo contratto di lavoro, il dipendente di una Web Agency, assunto per creare e mettere on line, tra gli altri, il sito www.nicerendezvous.com, il cui nome di dominio era stato registrato presso la società Gandhi, sotto il nome del lavoratore ma con l’indicazione dell’indirizzo della sede legale della società nella quale era impiegato, ha continuato a percepire, a titolo privato, i guadagni provenienti dallo sfruttamento del sito. La società che ha acquistato i diritti di utilizzazione economica del sito, dopo che la Web Agency ha cessato l’attività, ha chiamato in causa, davanti al Presidente del Tribunal de Grande Instance di Grasse, l’ex dipendente, per ottenere la reintegrazione del pregiudizio subito, a causa della sua condotta.
Il Tribunale ha ritenuto che il dipendente aveva agito in violazione del suo contratto di lavoro, in quanto non poteva rivendicare alcun diritto di proprietà intellettuale sul sito in questione, e lo ha perciò condannato alla restituzione del nome d dominio, dei codici di accesso al sito, di tutte le e-mail ricevute, nonché di tutti gli introiti realizzati attraverso lo sfruttamento del sito.
In Italia, la Corte di Cassazione ha recentemente affermato che «i diritti di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno, realizzata dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni, o su istruzioni impartite dal datore di lavoro, spettano al datore, in forza del contratto di lavoro e pur in mancanza di stipulazione del contratto di edizione, salvo che le parti non abbiano pattuito diversamente, anche in sede collettiva, con onere della prova a carico del lavoratore». In quell’occasione, la Corte ha riconosciuto alla Rai i diritti patrimoniali d’autore su un progetto editoriale, consistente in una testata giornalistica trasmessa via Internet, elaborato da un dipendente dell’ente radiotelevisivo nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro.