In relazione all’esistenza di alcuni impedimenti obiettivi che non hanno consentito la totale distribuzione del dispositivo di firma digitale, il Ministero delle attività produttive, con la circolare 30 ottobre 2001, n. 3529/C, ha dettato alcune disposizioni in ordine alla prima fase di applicazione dell’art. 31, 2° comma, della legge 24 novembre 2000, n. 340.
L’articolo prevede che, entro un anno dall’entrata in vigore della legge 340/00, vale a dire il 9 dicembre 2001, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all’ufficio del Registro delle imprese, debbano essere inviate per via telematica o presentate su supporto informatico.
Tuttavia, il Ministero, in considerazione del fatto che non tutte le Camere di Commercio sono in condizioni di dare attuazione alle disposizioni della nuova legge – e al fine di evitare che gli utenti possano essere assoggettati a adempimenti diversi a seconda della Camera di commercio presso cui si rivolgono – ha stabilito che, fino al completamento della diffusione del dispositivo di firma digitale per la piena applicazione del citato art. 31 della legge 340/00, le domande, denunce e atti potranno essere presentati mediante l’utilizzo del software FeDra, unitamente alla presentazione in forma cartacea, o mediante la modulistica informatica sottoscritta con firma digitale, accompagnata dagli atti in forma cartacea.
La presentazione potrà avvenire, inoltre, su supporto informatico o per via telematica, nel caso in cui la Camera di Commercio competente abbia già ottenuto l’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale.
In caso contrario, e fino all’ottenimento dell’autorizzazione, potrà essere richiesto l’invio degli atti in forma cartacea, in regola con l’imposta di bollo.
Il Ministero, infine, invita gli interessati ad adoperarsi per dare piena attuazione all’art. 31, entro il termine per la presentazione dei bilanci relativi al 2001.