Una storica teoria attribuita ad Albert Einstein (mirata a sottolineare la stretta connessione tra le forma di vita dell’intero ecosistema) sostiene che l’estinzione delle api porterebbe in breve tempo all’estinzione del genere umano o quantomeno ad una catastrofica carestia, essendo esse le artefici dell’impollinazione delle piante.
Parallelamente, anche chi sviluppa software sa quale sia l’importanza delle API, nel senso di Application Programming Interface, specie in un mondo come quello di oggi in cui l’interoperabilità tra piattaforme e relative applicazioni è un valore fondamentale. Come si legge su Wikipedia, infatti,
le API permettono di evitare ai programmatori di riscrivere ogni volta tutte le funzioni necessarie al programma dal nulla, ovvero dal basso livello, rientrando quindi nel più vasto concetto di riuso di codice.
Nei giorni scorsi è arrivata una pronuncia giurisprudenziale di estrema rilevanza per questo settore. Infatti, in un caso che vede opporsi due titani dell’informatica come Google e Oracle, una corte statunitense (la Corte del Northern District of California, nella persona del giudice Aslup) ha stabilito che il codice sorgente relativo al metodo per invocare la stessa funzione contenuta nell’API (che quindi ne rappresenta la parte esterna) non è soggetta a copyright.
Carlo Piana, uno dei massimi esperti italiani su questi temi, saluta questa decisione come una chiave di volta nel diritto d’autore applicato al software, scrivendo sul suo blog:
Troppi “massimalisti del copyright” vorrebbero che il diritto d’autore in un programma software fosse uguale a quello in un’opera letteraria, così che ogni e qualsiasi volta che qualcuno copia le stesse espressioni, il copyright del primo titolare venga violato (se non nelle rare eccezioni in cui l’utilizzo è libero). Altre volte vorrebbero che, così come non è possibile riprodurre la struttura di un libro utilizzando gli stessi nomi per farne un sunto, un adattamento eccetera, lo stesso divieto debba applicarsi anche al software […]. Il copyright del software è diverso dal copyright concesso alle opere letterarie. Il software è protetto come se fosse un’opera letteraria, ma per interpretarne e applicarne le regole del copyright, non può essere ignorata la natura utilitaristica del software, inclusa la necessità di interoperare.
La decisione ripercorre quanto già dedotto qualche anno fa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel Caso C-406/10 SAS Institute v. World Programming Language e la documentazione ad essa relativa è interamente disponibile online, ad esempio su Groklaw, sempre attento cronista di questi casi emblematici.
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