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Pubblicate le istruzioni per l’attivazione del servizio di registrazione telematica degli atti immobiliari

14 Maggio 2002

Pubblicate le istruzioni per l’attivazione del servizio di registrazione telematica degli atti immobiliari

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L'Agenzia per le Entrate e quella per il Territorio hanno diffuso una circolare che illustra l'attuale quadro normativo e fornisce una serie di chiarimenti in merito all'attivazione del servizio telematico atti immobiliari in ambito nazionale. Per i notai già coinvolti nella sperimentazione la nuova procedura è obbligatoria

Con la circolare 2 maggio 2002, n. 3/T, le Agenzie delle Entrate e del Territorio hanno voluto fornire agli uffici e agli utenti alcune indicazioni di carattere generale e operativo, per consentire una corretta gestione degli adempimenti relativi all’utilizzo del modello unico informatico che consente di assolvere, attraverso procedure telematiche, gli adempimenti connessi alla registrazione, trascrizione e voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.

La fase sperimentale del modello unico è stata avviata, in alcuni distretti notarili, con la circolare 29 marzo 2001, n. 33, emanata congiuntamente dall’Agenzia delle Entrate, dall’Agenzia del Territorio e dal Ministero della Giustizia. In seguito, con il decreto direttoriale 12 dicembre 2001 – di cui si è già parlato in questa rubrica – la procedura telematica è stata attivata in ambito nazionale.

Ai sensi dell’art. 1 del citato decreto direttoriale, i notai operanti su tutto il territorio nazionale, avranno, perciò, la possibilità di utilizzare le procedure telematiche di cui all’art. 3 bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti di compravendita di immobili (non implicanti l’impiego della firma digitale).

I notai precedentemente coinvolti dalla fase sperimentale sono, invece, obbligati – precisa la circolare – dal 1° maggio scorso, a utilizzare le predette procedure telematiche.

Secondo quanto si legge ancora nel testo del provvedimento, per “atti di compravendita di immobili”, devono intendersi gli atti con cui viene trasferito il diritto di proprietà di un bene immobile, per intero o per quota. Devono, perciò, escludersi, al momento, dal regime di obbligatorietà gli atti di cessione a titolo oneroso di altri diritti reali.

Gli utenti del servizio telematico, poi, sono i pubblici ufficiali di cui all’art. 10, lettera b) del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, cioè i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali, per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati; ma, nel periodo transitorio avviato dal decreto direttoriale 12 dicembre 2001, le procedure telematiche per gli adempimenti in materia di atti immobiliari, saranno utilizzabili soltanto da parte dell’utenza notarile debitamente autorizzata.

L'autore

  • Annarita Gili
    Annarita Gili è avvocato civilista. Dal 1995 si dedica allo studio e all’attività professionale relativamente a tutti i settori del Diritto Civile, tra cui il Diritto dell’Informatica, di Internet e delle Nuove tecnologie.

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