Per il periodo di un anno, in seguito all’entrata in vigore della legge in corso di approvazione, i fornitori di accesso a Internet che hanno ottenuto l’autorizzazione del Ministero delle poste e telecomunicazioni, prevista dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103 (che ha recepito la direttiva 90/388/CEE, in materia di concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni) e dal regolamento di attuazione, emanato con d.p.r. 4 settembre 1995, n. 420, avranno diritto di fruire delle condizioni economiche applicate agli organismi di telecomunicazioni titolari di licenza individuale.
Tali condizioni saranno applicate sulla base del listino di interconnessione pubblicato da un organismo di telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere di mercato (SPM).
Gli accordi di interconnessione fra i fornitori di accesso ad Internet ed un organismo SPM verranno stipulati in conformità con le disposizioni del decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133, del 10 giugno 1998.