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Proposta di direttiva Ue per la privacy nelle telecomunicazioni

10 Ottobre 2001

Proposta di direttiva Ue per la privacy nelle telecomunicazioni

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I servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, anche attraverso Internet, aprono nuove possibilità agli utenti ma rappresentano anche nuovi pericoli per i loro dati personali e la loro vita privata. La proposta di direttiva cerca di contemperare libera circolazione dei servizi e tutela dei privati.

L’Unione europea ha recentemente proposto una nuova direttiva finalizzata ad adeguare le disposizioni contenute nelle precedenti direttive 95/46/Ce – in materia di trattamento dei dati personali – e 97/66/Ce – in materia di tutela dei dati personali e della vita privata nel settore delle telecomunicazioni – agli sviluppi verificatisi nei mercati e nelle tecnologie dei servizi di comunicazione elettronica.

La necessità di garantire, all’interno della Comunità, la libera circolazione dei dati e dei servizi di comunicazione elettronica, accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni, deve essere contemperata, infatti, con l’esigenza di tutelare la vita privata degli utenti di questi servizi.

In particolare, l’art. 5 del progetto di direttiva, in relazione alla riservatezza delle comunicazioni, prevede che debbano essere vietati “l’ascolto, la captazione, la memorizzazione e altri generi di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni, e dei relativi dati sul traffico, ad opera di persone diverse dagli utenti e senza il consenso di questi ultimi”, salvo il caso in cui la registrazione dei dati venga effettuata nel quadro di legittime prassi commerciali allo scopo di fornire la prova di una transazione o di una qualsiasi altra comunicazione commerciale.

Gli abbonati ai servizi di telefonia fissa e mobile, inoltre, hanno il diritto di ricevere fatture non dettagliate. Quanto agli utenti che ricevono fatture dettagliate, poi, gli Stati membri devono adottare norme che garantiscano la privacy degli utenti chiamanti e chiamati (art. 7).

In base all’art. 8, quando è disponibile l’indicazione della linea chiamante, l’utente chiamante deve avere la possibilità di impedire, di volta in volta, gratuitamente e mediante una funzione semplice, l’indicazione della linea chiamante. Al tempo stesso, all’abbonato chiamato deve essere garantita la possibilità di impedire l’indicazione delle chiamate entranti; questi deve anche poter respingere le chiamate entranti se l’indicazione della linea chiamante è stata eliminata.

Tuttavia, gli Stati membri possono, mediante provvedimenti eccezionali, introdurre limitazioni temporanee ai diritti riconosciuti agli utenti dalla direttiva in esame, “per la salvaguardia della sicurezza dello Stato, della difesa, della pubblica sicurezza, della prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell’uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica”.

Un’altra importante questione affrontata dalla direttiva è quella relativa alle chiamate indesiderate e al fenomeno dello spamming.

L’art. 13 chiarisce, in proposito, che “l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di un operatore (dispositivi automatici di chiamata) o del telefax a fini di commercializzazione diretta è consentito soltanto nei confronti degli abbonati che abbiano espresso il loro previo consenso”, nel rispetto di quanto indicato nei registri “opt-out”.

Inoltre, la pratica di inviare messaggi elettronici a fini di commercializzazione diretta alterando o celando l’identità del mittente a nome del quale è effettuata la comunicazione è vietata. I mittenti di messaggi di posta elettronica indesiderati devono, pertanto, corredarli di un indirizzo al quale il destinatario può rivolgersi per far cessare tali comunicazioni.

L’abbonato, prosegue la direttiva, ha il diritto, gratuitamente e dietro sua richiesta, “di non essere incluso in un elenco stampato o elettronico, di determinare quali dati vi possono figurare, di verificare, correggere o ritirare tali dati, di indicare che i suoi dati personali non possono essere utilizzati ai fini di invio di materiale pubblicitario, di ottenere che il suo indirizzo sia in parte omesso e, se ciò è fattibile dal punto di vista linguistico, di non essere contraddistinto da un riferimento che ne riveli il sesso”.

Nel quadro di tutela della vita privata e della riservatezza delle comunicazioni degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica, delineato dal progetto di nuova direttiva, i fornitori di servizi devono prendere misure adeguate per salvaguardare la sicurezza dei servizi offerti, se necessario congiuntamente al fornitore della rete, e devono informare gli abbonati sui particolari rischi di violazione della sicurezza della rete.

L'autore

  • Annarita Gili
    Annarita Gili è avvocato civilista. Dal 1995 si dedica allo studio e all’attività professionale relativamente a tutti i settori del Diritto Civile, tra cui il Diritto dell’Informatica, di Internet e delle Nuove tecnologie.

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