I dati forniti per la registrazione di un dominio Web sono dati personali e devono essere corretti o aggiornati qualora siano inesatti o superati.
È quanto ha stabilito, nei giorni scorsi, il Garante per la protezione dei dati personali, in seguito al ricorso presentato da un professionista, che voleva ottenere la correzione di alcuni dati personali prodotti in passato per la registrazione di un nome di dominio.
Il professionista aveva rilevato che, presso la banca dati della società che aveva registrato il nome di dominio, egli figurava soltanto come “contatto”, mentre la società alla quale si era rivolto per la materiale operazione di registrazione veniva indicata come registrant, cioè come titolare del dominio.
La pronuncia del Garante in merito al ricorso non è stata però necessaria, in quanto la società informatica in questione, dopo aver disatteso una prima sollecitazione ad operare la rettifica dei dati, ha aderito, in seguito, alla richiesta del professionista.
L’intervento dell’Authority, tuttavia, presenta alcuni aspetti di notevole interesse, perché, riconoscendo la propria competenza in relazione alla tutela del diritto alla titolarità del dominio, il Garante considera implicitamente il nome di dominio come un dato personale, al quale è applicabile la normativa per la tutela della riservatezza in ordine al trattamento di tali dati (legge 675/96).