La crescente diffusione del fenomeno podcasting deve necessariamente fare i conti, anche in Italia, con il diritto d´autore. Ci piaccia o no, quando nei nostri podcast inseriamo brani musicali che non sono di pubblico dominio, dobbiamo corrispondere un compenso all´autore degli stessi o, dopo la sua morte, a coloro che ne detengano il diritto. L´articolo 1 della legge n° 633 del 22 aprile 1941 stabilisce che «sono protette le opere dell´ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all´architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione».
Per utilizzare musica il cui autore non sia deceduto da almeno settant´anni, termine oltre il quale il brano diviene di pubblico dominio ed è quindi liberamente fruibile, occorre dunque cacciar quattrini. In Italia, a garantire che gli autori e gli editori ricevano adeguati compensi a fronte dell´utilizzo delle loro opere è la Società Italiana degli Autori ed Editori. Forte di un portafoglio di oltre 80.000 opere amministrate, la Siae si adopera lungo tutto il territorio nazionale per tutelare economicamente gli autori e gli editori che decidono liberamente di aderire a essa. È con la Siae, dunque, che dobbiamo fare i conti se vogliamo utilizzare musica nei nostri podcast.
All´inizio del 2006 la Siae, ha elaborato, tra le prime al mondo, una licenza appositamente ideata per il podcasting e denominata Autorizzazione per l´utilizzazione in modalità podcasting delle opere musicali amministrate dalla Siae. Quali opportunità offre tale licenza? Quali sono i suoi limiti? Entro quali confini il podcaster può muoversi? Cerchiamo di rispondere a questi interrogativi esaminando più da vicino quanto stabilito dalla SIAE.
L´articolo 3 della licenza vuole che i podcast oggetto dell´autorizzazione abbiano questi requisiti:
- durata massima di 60 minuti primi;
- presenza di brani amministrati in numero non superiore a 15 per ogni podcast o comunque non superiore, in durata, al 75% della durata dell´intero podcast;
- successione delle opere musicali amministrate presenti nel file rigorosamente interrotta da contenuti parlati e/o da commenti, fermo restando il diritto di utilizzare i brani come sottofondo o come commento ad altri contenuti audio.
L´insieme dei requisiti non sembra particolarmente oneroso. Non capita tutti i giorni di realizzare o ascoltare podcast che superino i 60 minuti di durata e che comprendano più di quindici brani musicali. Inoltre, interrompere la successione musicale con interventi parlati è pratica piuttosto consolidata. Siamo dunque alle prese con un´autorizzazione che sembra non porre gravosi limiti al podcaster e che pare consentirgli sufficiente libertà di movimento. Ma andiamo avanti.
La Siae suddivide i siti di podcasting in tre specifiche categorie, ciascuna delle quali ha diritti e doveri diversi da quelli delle altre:
- podcast di tipo amatoriale;
- podcast di enti pubblici o di organismi senza scopo di lucro;
- podcast di tipo commerciale.
I podcast amatoriali. Sono considerati amatoriali quei siti che, per definizione della stessa Siae, non generino introiti e non abbiano alcuna finalità commerciale, che appartengano a persone fisiche e che non producano più di 1.000 download a settimana. La loro quota annuale, laddove la musica non incida più del 25%, è stabilita in 120 euro. Si tratta dunque di una quota abbordabile, che può consentire a molti di fare podcasting nel pieno rispetto della legge e dei diritti di tutti. Tale licenza, tuttavia, pone un limite le cui finalità paiono poco comprensibili: oltre i 1.000 download a settimana, stabiliscono le regole Siae, il sito – anche mantenendo le sua connotazione amatoriale – verrebbe automaticamente classificato tra quelli a scopo di lucro. Il risultato? Ben 1.560 euro l´anno di tariffa: il 1300% della quota amatoriale. Un divario che potenzialmente mortifica le prospettive di quei siti che pur non avendo obiettivi commerciali riescono a suscitare seguito e ad avere un alto numero di download. Perché catalogarli tra quelli a scopo di lucro? Perché passare da 120 euro l´anno a 1.560 solo in ragione di un più alto numero di download? I siti di carattere amatoriale sono sostenuti dall´unico propellente della passione, della volontà, della voglia di fare. Non hanno finalità economica, non si prefiggono di guadagnare, anzi, sono sempre generosamente finanziati dagli stessi titolari, che spendono energie, tempo e denaro per tenere in vita loro iniziative. Non hanno alcuna entrata. Sono sempre in perdita. Perché dunque costringerli anche all´esborso di oltre tre milioni delle vecchie lire?
I podcast di enti pubblici o di organismi senza scopo di lucro. Sono inseriti in questa categoria tariffaria i podcast di istituzioni pubbliche ed enti locali e quelli attivati da associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni e Onlus, caratterizzati dall´assenza dello scopo di lucro e dall´essere espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose. La tariffa annua, laddove la musica non incida oltre il 25% dell´intera programmazione, è di 780 euro, con il limite di 15.000 download prodotti a settimana, limite oltre il quale si è tenuti a corrispondere una quota aggiuntiva di 6 euro ogni 1.000 download.
I podcast di tipo commerciale. Sono costituiti, dichiara la Siae, dai siti di podcasting che, attivati da qualsiasi soggetto, generino introiti o siano inseriti in siti di aziende, studi di professionisti o siano sponsorizzati o attivati da o per conto di soggetti che svolgono attività commerciali o prestazioni di servizi di qualsiasi genere. Nel loro caso le quote da corrispondere sono determinate, oltre che da una tariffa mensile minima di 130 euro, da una percentuale da calcolare sugli introiti annui lordi per pubblicità, sponsorizzazioni, abbonamenti, canoni, tariffe, carte a scalare e simili realizzati attraverso il sito in relazione alla percentuale di musica utilizzata nel podcast commerciale. L´aliquotaminima, quando la musica non rappresenti più del 25% della programmazione, è del 2%. Nulla da eccepire. Se adoperiamo musica tutelata e ne ricaviamo degli introiti è giusto che l´autore dei brani utilizzati ne tragga anch´egli beneficio.
Un´unica, significativa perplessità: produrre profitti mediante podcasting non è impresa delle più semplici. Siamo all´inizio e modelli di business adeguatamente sviluppati, almeno in Italia, non se ne vedono ancora. Perché, allora, non favorire l´avvio del business stabilendo una soglia minima di introiti annuali al di sotto della quale il sito verrebbe ancora considerato amatoriale? Ci sono molti siti, per fare un esempio, che vedono negli AdSense di Google la loro unica fonte di ricavo. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di siti che traggono dai clic dei loro visitatori, appena qualche euro il giorno. Costringerli a sborsarne 1.560 l´anno per avere l´autorizzazione Siae significa, di fatto, azzerare le loro entrate e impedire la crescita delle tante iniziative che stanno nascendo. Perché, invece, non proporsi di favorirla? Perché non provare a stabilire un tetto di ricavi al di sotto del quale il podcaster potrebbe continuare a utilizzare musica senza l´onere dei 1.560 euro ma limitandosi a corrispondere i 120 Euro previsti per la categoria amatoriale?
Modificando l´autorizzazione in questo senso la SIAE conseguirebbe molti buoni risultati. Favorirebbe la crescita del fenomeno podcasting, la regolamenterebbe ulteriormente incoraggiando molti a sottoscrivere licenze non più onerose, conseguirebbe essa stessa notevoli benefìci in termini di ritorno di immagine, ponendosi ancor più dinnanzi all´utente come un´istituzione sensibile e pronta a percepire i mutamenti rapidi e continui del nostro tempo, un´istituzione che non deprima lo spirito di iniziativa ma che sappia favorirlo e incoraggiarlo nell´interesse di tutti: autori, editori, licenziatari, utenti.
Attendiamo fiduciosi, consapevoli di come non sia per nulla facile soddisfare le esigenze di tutti e apprezzando lo sforzo già profuso dalla Siae per regolamentare un settore, quello del podcasting, ancora nuovo e quindi in costante evoluzione.