Sarà deformazione professionale ma, ogni volta che entro in un museo o in una chiesa e trovo il cartello vietato fotografare, cerco in Rete su quale diritto si basi il divieto e possibilmente anche la norma di riferimento.
Ogni volta ne esco senza una risposta chiara e univoca. Innanzitutto, escludiamo l’ipotesi del danno causato dai flash; problema che si risolve facilmente chiedendo di disabilitarlo. Ed escludiamo anche i musei privati che potrebbero comunque invocare una sorta di diritto di accesso a materiale di proprietà, concentrandoci quindi solo sul patrimonio pubblico.
Una certezza l’ho però ottenuta: non è una questione di diritto d’autore, se non nei casi di musei di arte contemporanea per i quali potrebbero essere ancora in vigore i diritti degli artisti. Tuttavia, per le opere più antiche, quelle che poi rendono davvero unico e ineguagliabile il patrimonio artistico italiano, quale diritto si andrebbe a toccare precisamente?
Come abbiamo già avuto modo di segnalare qualche mese fa, il problema risiederebbe, più che nei principî del diritto d’autore, nei meandri del diritto pubblico e amministrativo e più precisamente nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo 42/2004), che prevede la necessità di preventiva autorizzazione per riprodurre le opere rientranti nel patrimonio artistico dello Stato e degli enti pubblici in generale.
I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall’autorità che ha in consegna i beni.
Questo è un estratto dell’articolo 108 del codice, che appunto sembra attribuire alle autorità responsabili il potere di proibire le riproduzioni e autorizzarle solo dietro versamento di un corrispettivo. Di fatto, una sorta di diritto demaniale applicato ai beni culturali pubblici, davvero anacronistico alla luce delle tecnologie oggi disponibili per riprodurre e condividere immagini.
Da anni il tema è oggetto di dibattito e di campagne di sensibilizzazione all’interno della community della cultura open, e principalmente in seno ai contributori di Wikipedia in Italiano, a Wikimedia Italia e a Open Knowledge Foundation Italia (OKFN).
Di recente, in risposta ad una richiesta delle Gallerie dell’Accademia di Firenze, la Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale del Ministero dei beni culturali ha rilasciato una circolare con oggetto foto amatoriali nella quale suggerisce a tutti i responsabili di strutture museali un’innovativa (si fa per dire) soluzione per consentire agli utenti la riproduzione senza violare il Codice: un modulo da compilare prima della visita al museo, dove l’utente chiede autorizzazione a scattare le foto e si impegna solennemente a farne solo alcuni utilizzi limitati. Come emerge dalla precisa ricostruzione di Luca Corsato di OKFN Italia, ancora una volta burocrazia 1, buon senso 0.
Il testo di questo articolo è sotto licenza http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.