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Oscar Wilde, diritto d’autore e intelligenza artificiale

05 Aprile 2023

Oscar Wilde, diritto d’autore e intelligenza artificiale

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L’atto creativo, un tempo monopolio umano, oggi contempla e spesso richiede l’intervento della macchina: serve un diritto d’autore non più antropocentrico.

Al fotografo viene riconosciuto il diritto d’autore sui propri scatti. Ma non era scontato

Oggi nessuno avrebbe dubbi nel considerare la fotografia una forma d’arte. Nei principali musei d’arte moderna e contemporanea ci sono intere sezioni dedicate alla fotografia e chi normalmente fruisce di contenuti artistici non può non apprezzare anche quella forma di creatività. E quand’anche la fotografia non si manifesti nella sua forma più alta, originale e stilisticamente raffinata, ma si limiti a documentare la realtà, non vi è dubbio che comunque sia intesa come una delle forme espressive dell’essere umano. In tutto il mondo, infatti, le legislazioni in materia di proprietà intellettuale riconoscono alla fotografia una tutela, a volte come diritto d’autore in senso proprio, altre volte come diritto connesso.

Tuttavia, la fotografia è nata nella prima metà XIX secolo e si è diffusa nei decenni appena successivi, dunque poco dopo la nascita del diritto d’autore. In seno alla comunità dei giuristi, si pose quindi il dubbio se quella nuova forma espressiva potesse essere considerata una forma creativa in senso proprio ed essere così ricondotta nel campo d’azione del diritto d’autore. Il dubbio, che ai nostri occhi di uomini del nuovo millennio può sembrare peregrino, in realtà non lo era affatto.

Fino a quel momento non era mai esistita una creazione così dipendente da una macchina e nella quale buona parte del lavoro veniva fatto dalla macchina; o almeno così sembrava ai primi che si scontrarono concretamente con il problema. Tra questi ovviamente gli editori e gli stampatori che intendevano riprodurre le fotografie nei loro libri, giornali, riviste. Essi ovviamente, per tirare l’acqua al loro mulino, cercarono di sostenere che le fotografie non erano il frutto di un atto creativo, ma piuttosto il risultato di un processo meccanico; d’altronde bastava possedere una macchina fotografica, posizionarla e attivarla. Di conseguenza, secondo questa interpretazione, le fotografie erano liberamente utilizzabili e riproducibili senza dover rendere conto a coloro che avevano messo in atto quel processo meccanico (i fotografi, appunto).

Più o meno questa fu l’argomentazione portata proprio da uno stampatore che si trovò a difendersi di fronte a un tribunale, creando così l’occasione per una delle sentenze più rivoluzionarie della storia del copyright americano. Si tratta del caso giurisprudenziale deciso dalla Corte Suprema degli Stati Uniti il 17 marzo 1884 per dirimere una lite emersa tra il fotografo Napoleon Sarony e la Burrow-Giles Lithographic Company, che aveva commercializzato delle riproduzioni litografiche di una (ora famosissima) fotografia dello scrittore Oscar Wilde realizzata da Sarony e intitolata Oscar Wilde No. 18.

Oscar Wilde No. 18

Oscar Wilde No. 18, di Napoleon Sarony – Questo file è stato donato a Wikimedia Commons come parte di un progetto del Metropolitan Museum of Art di New York. Pubblico dominio.

La Corte Suprema ha sostanzialmente confermato l’interpretazione raggiunta dal tribunale di primo grado secondo cui Sarony,

posizionando Oscar Wilde davanti alla macchina fotografica, selezionando e disponendo il costume, i tendaggi e altri vari accessori in detta fotografia, disponendo il soggetto in modo da presentare contorni aggraziati, gestendo le luci e le ombre, suggerendo ed evocando l’espressione desiderata, e da tale disposizione, preparazione o rappresentazione, realizzata interamente da Sarony, ha prodotto l’immagine in questione.

In questo modo la Corte è arrivata a concludere che il fotografo è stato a tutti gli effetti autore di un’opera d’arte originale e quindi la sua attività doveva rientrare legittimamente tra quelle cose per le quali la Costituzione permetteva la concessione di diritti esclusivi ai sensi delle leggi sul copyright.

È sufficiente una macchina fotografica per scattare una fotografia?

Perché questo caso giurisprudenziale è così rivoluzionario e ancora oggi ci troviamo a citarlo e commentarlo? Perché da un lato stabilisce che la fotografia non è mera riproduzione oggettiva della realtà; a seconda di colui che sta dietro la macchina fotografica e a seconda delle scelte creative che egli farà (luce, inquadratura, sfondo, ambientazione) e delle indicazioni che egli darà al soggetto ritratto, l’immagine risulterà diversa e addirittura potrà denotare il punto di vista personale del fotografo, il suo stile, il suo approccio creativo.

Leggi anche: Possiamo scattare fotografie notturne che siano realistiche?

Dall’altro lato conferma che è creativo anche ciò che necessita il supporto di una macchina, la quale ovviamente porta con sé un certo livello di automazione. Tutto sta nel valutare quanto è alto il livello di automazione rispetto al risultato ottenuto; cioè se davvero tre fotografi diversi, dotati della stessa strumentazione e posizionati di fronte allo stesso soggetto, riuscirebbero a tirar fuori tre foto pressoché identiche o se al contrario ognuno produrrebbe qualcosa di diverso. Alla fine quindi si confermerebbe che ciò che conta non è lo strumento utilizzato o il processo tecnico applicato, ma il modo con cui l’essere umano ha utilizzato lo strumento e applicato il processo, diventando così a tutti gli effetti autore.

Ecco, possiamo in un certo senso dire che il dibattito che si era posto a fine 1800 in merito alla tutelabilità della fotografia si sta riproponendo oggi – pur con modi e ambiti diversi – in merito alla tutelabilità delle creazioni realizzate tramite sistemi di intelligenza artificiale generativa.

Di chi è l’immagine prodotta dalla, o con l’aiuto della, intelligenza artificiale?

Al netto di casi di sistemi di intelligenza artificiale generativa non supervisionati e con un ampio grado di autonomia creativa (fenomeno affascinante che però non possiamo approfondire in questa sede), tendenzialmente parliamo di opere create con sistemi AI e non da sistemi AI. È l’essere umano a fornire l’input alla macchina e rimaneggiare l’output per avvicinarlo sempre più al risultato desiderato; è l’essere umano a decidere se l’output fornito è adeguato per essere pubblicato o, al contrario, se necessita di ulteriori rimaneggiamenti e aggiustamenti; è l’essere umano a decidere in quali sedi l’output sarà pubblicato e ad assumersene la responsabilità. In quest’ottica dunque anche i sistemi AI generativi, pur ponendosi davvero come qualcosa in grado di mettere pesantemente in crisi il diritto d’autore, riescono comunque ad essere ricondotti sotto il suo campo d’azione.

La storia indubbiamente illuminante della foto di Oscar Wilde è stata da me utilizzata anche in una recente lezione all’Università di Milano-Bicocca in cui ho messo in luce le nuove sfide per il diritto d’autore poste da queste nuove tecnologie e ho fatto qualche riflessione nell’ottica del riconoscimento di una nuova idea di creatività.

Dalla foto di Oscar Wilde ai sistemi AI generativi: le sfide per il diritto d’autore nella storia.

In fondo, sembra di rivedere scene già viste: negli anni ’80 c’erano quelli che dicevano che la musica elettronica, essendo fatta con sequencer, campionatori, software, non era vera musica perché non era davvero composta dall’essere umano ma programmata con il computer. Eppure oggi nessuno negherebbe il carattere creativo e, a certi livelli, il valore artistico di quel tipo di musica. Lo stesso vale per la grafica multimediale e per l’animazione digitale: negli anni ’90 c’era chi sosteneva che non fosse vera arte visiva, perché in realtà non si stava davvero disegnando ma si stavano solo impartendo delle istruzioni a software specializzati. Anche lì, nessuno ora metterebbe in dubbio che si tratti di una ben radicata e diffusa forma di creatività umana.

Software Licensing & Data Governance, di Simone Aliprandi

Per manager, professionisti e avvocati che hanno a che fare a vario titolo con creazioni tecnologiche e vogliono comprenderne gli aspetti giuridici e le relative implicazioni economiche.

Negli ultimi mesi ho seguito vari eventi in materia di intelligenza artificiale e ho visto varie presentazioni di autori che si stanno specializzando proprio nella creazione di opere con il supporto dei vari e sempre più performanti sistemi AI generativi: grafici, fotografi, musicisti, scrittori. E non posso far altro che constatare che, per così dire, anche l’utilizzo dell’intelligenza artificiale richiede indubbiamente una certa arte (nel senso di téchne in greco antico). Io riesco a utilizzare discretamente ChatGPT facendole scrivere testi divulgativi e didattici sui miei temi e sono sicuro che un utente privo delle mie conoscenze in materia e della mia esperienza come divulgatore e formatore non riuscirebbe a cavarci granché di buono in quel campo. Allo stesso modo, con le mie limitate competenze grafiche, non riesco a sfornare i ritratti e le immagini che ho visto sui portfolio di certi visual artist.

È vero, è un modo di creare e fare arte davvero nuovo e fino a pochi mesi fa impensabile agli occhi di molti; ma la rivoluzione è già in atto e ci stiamo in effetti dirigendo verso una creatività post-umana. E con lei avremo bisogno di un diritto d’autore non più strettamente antropocentrico.

Questo articolo è rilasciato nei termini della licenza Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

Immagine di apertura della redazione.

L'autore

  • Simone Aliprandi
    Simone Aliprandi è un avvocato che si occupa di consulenza, ricerca e formazione nel campo del diritto d’autore e più in generale del diritto dell’ICT. Responsabile del progetto copyleft-italia.it, è membro del network Array e collabora come docente con alcuni istituti universitari. Ha pubblicato articoli e libri sul mondo delle tecnologie open e della cultura libera, rilasciando tutte le sue opere con licenze di tipo copyleft.

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