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Nuova legge sull’editoria: cosa prevede realmente (seconda parte)

10 Aprile 2001

Nuova legge sull’editoria: cosa prevede realmente (seconda parte)

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Dopo aver trattato, nell'articolo di ieri, le novità introdotte dalla legge per i siti che vengono aggionati con una "periodicità irregolare" - che, cioè, vengono aggiornati di tanto in tanto, ma non con cadenza fissa - esaminiamo ora la situazione dei siti aggiornati con "periodicità regolare", cioè a cadenza fissa.

I siti con aggiornamento a periodicità regolare

Riepilogando, l’art. 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62 ha esteso la nozione di “prodotto editoriale” ai “prodotti” destinati alla pubblicazione online.

Il 3° comma dell’art. 1 aggiunge che ai prodotti editoriali si applicano le disposizioni dell’art. 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in base al quale “ogni stampato deve indicare il luogo e l’anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell’editore”.

Questa regola si applica a tutti i siti Internet che fanno informazione, indipendentemente dalla loro periodicità.

Riguarda, invece, i soli siti che aggiornano le informazioni con periodicità regolare, la seconda parte dell’art. 1, 3° comma, in base alla quale se il prodotto editoriale viene diffuso al pubblico “con periodicità regolare” ed è contraddistinto da una testata “costituente elemento identificativo del prodotto”, è anche sottoposto agli obblighi di cui all’art. 5 legge 47/1948, cioè all’obbligo di registrazione presso la cancelleria del tribunale.

Anche questa norma è particolarmente infelice, in quanto mal formulata. Sul requisito della diffusione con “periodicità regolare” non ci sono molti dubbi. Anzi, l’aver precisato che la periodicità deve essere “regolare” (espressione sinora ignota alle leggi sulla stampa) consente abbastanza agevolmente di escludere dall’ambito di applicazione della norma – e, quindi, da obblighi brocratici per loro forse troppo gravosi – i siti che fanno informazione a livello non professionistico (e, di solito, privi di giornalisti e di stabile redazione), che in genere aggiornano il sito senza una cadenza fissa.

Molte perplessità, invece, sono sorte intorno al fatto che il “prodotto” deve essere contraddistinto da una testata che ne costituisca elemento identificativo. Da alcuni è stato osservato che la testata non è altro che il nome del sito, il quale ne costituisce sempre elemento identificativo.

In realtà, “testata” è un termine proprio del linguaggio giornalistico – che, al momento, non è stato ancora acquisito dal mondo Internet – e identifica la parte superiore della pagina di un giornale, nella quale compare non solo il titolo, ma anche il numero, la data, ecc.

L’interpretazione più verosimile della norma, perciò, è nel senso che questa debba essere applicata solo a siti che abbiano caratteristiche di giornali o riviste online o nei quali, comunque, queste caratteristiche siano prevalenti. Perciò, se è pacifico che non è soggetto a registrazione il sito che, per esempio, si occupa di commercio elettronico, direi che non lo è neanche il sito che si occupa di commercio elettronico e, contemporaneamente – in genere per avere più audience – dedica una sezione non preponderante del sito alla pubblicazione di notizie.

Sarebbe stato meglio, comunque, se il testo della legge avesse fornito maggiori precisazioni, in modo da evitare ogni dubbio e il rischio che si formino prassi applicative difformi o irragionevoli.

Per la registrazione, è necessario che la testata abbia un direttore responsabile. Il direttore deve essere iscritto nell’elenco dei giornalisti professionisti o pubblicisti, secondo i casi (art. 46 legge 3 febbraio 1963, n. 69), tranne per le pubblicazioni che “siano organi di partito o movimenti politici o di organizzazioni sindacali” (art. 47 l. 69/1963) e per le riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, escluse quelle sportive e cinematografiche (art. 28 l. 69/1963).

A proposito dell’introduzione dell’obbligo di registrazione e di nomina del direttore responsabile, in questi giorni si è parlato di “censura” e di tentativo di impedire la libertà di manifestazione del pensiero su Internet.

In realtà, il tribunale procede alla registrazione sulla base di un mero controllo formale della regolarità della documentazione presentata, senza effettuare alcun controllo di merito.

Il fatto, poi, che debba venir nominato un direttore responsabile non significa certo che, ora, le pubblicazioni su Internet siano assoggettate a regole – civilistiche e penalistiche – che prima non operavano. Il diritto di libera manifestazione del pensiero, previsto dall’art. 21 della Costituzione, ovviamente è uguale per tutti, così come lo sono i suoi limiti, imposti dalla legge per evitare che vengano commessi reati. Lo dimostrano le numerose sentenze di condanna per il reato di diffamazione commesso a mezzo Internet che sono state emanate sinora in Italia come all’estero, in Paesi nei quali non esiste una legge simile a quella in esame.

Semplicemente, ora è chiaro che, nel caso con una publicazioni su Internet siano commessi reati, a risponderne non sarà solo l’autore della pubblicazione – cosa della quale nessuno sinora aveva mai avuto dubbi – ma anche, a titolo di colpa, il direttore responsabile che abbia omesso di esercitare sulla pubblicazione il controllo necessario a impedire la commissione di reati (art. 57 cod. pen.).

Intanto, mentre un vasto coro di internauti, in questi giorni, gridava contro una legge “liberticida”, tutte le persone che in questi anni di “felice libertà da regole” hanno lavorato per pubblicazioni online che avevano tutte le caratteristiche delle testate giornalistiche, con la differenza che – grazie appunto a quella “felice libertà” – non avevano potuto ottenere l’applicazione del contratto giornalistico e il relativo trattamento previdenziale, la giusta retribuzione degli straordinari, il diritto di aderire agli scioperi indetti dalla categoria, ecc. hanno finalmente tirato un sospiro di sollievo.

Ciò non toglie che la legge 62/2001 – almeno per la parte che riguarda i prodotti editoriali destinati alla pubblicazione on line – sia alquanto scadente, dal punto di vista tecnico: oltre alla pessima formulazione, basti pensare al fatto che non sono state nemmeno previste delle norme transitorie, e molto altro si potrebbe ancora dire. Tutto questo, però, non ha nulla a che vedere con la libertà di manifestazione del pensiero su Internet.

L'autore

  • Annarita Gili
    Annarita Gili è avvocato civilista. Dal 1995 si dedica allo studio e all’attività professionale relativamente a tutti i settori del Diritto Civile, tra cui il Diritto dell’Informatica, di Internet e delle Nuove tecnologie.

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