In questi giorni è tornata alla ribalta una vicenda che riguarda l’editoria elettronica e il suo inquadramento da parte del diritto (e nello specifico del diritto tributario); per capirla pienamente è necessario fare un passo indietro.
In Italia sui libri (cartacei) si applica un regime IVA agevolato, che prevede una aliquota del quattro percento calcolata sul prezzo di copertina e che viene versata alla fonte dall’editore sulla base del numero di copie effettivamente messe in commercio. Con l’avvento dell’editoria elettronica, molti si sono chiesti che senso avesse trovare il libro su carta con IVA al quattro percento e in digitale con una normale IVA al 22 percento.
Avevamo già spiegato altrove che comprare un libro di carta in libreria e comprare un ebook su Amazon non sono sempre azioni equiparabili, sia dal punto di vista ontologico sia da quello giuridico. Il primo è un oggetto che, pur contenendo un’opera dell’ingegno, diventa di nostra proprietà nel momento dell’acquisto e si esaurisce il diritto da parte di chi ha prodotto l’opera o di chi ce l’ha venduta di controllare cosa ne facciamo.
Una volta che compriamo un libro cartaceo in libreria possiamo leggerlo, regalarlo, utilizzarlo per accendere il camino senza dover chiedere il permesso a nessuno. Invece, se compriamo un ebook su Amazon o su iBooks o su altro webstore simile, stiamo in realtà acquisendo un contenuto che ci viene dato in licenza secondo specifici termini d’uso, che dunque possiamo utilizzare con minore libertà. In sostanza: sembra uguale ma è diverso. Quantomeno per quegli store (ahimé i più importanti) che utilizzano sistemi DRM per il controllo delle utilizzazioni dei file e che richiedono l’accettazione di appositi termini d’uso.
Un libro è un libro
Tuttavia in molti pensavano e speravano che per una volta la rigidità del diritto fosse stemperata dal buon senso, dato che la grande massa dei fruitori di libri (elettronici e non) non percepisce queste differenze legalesi. Lo scorso autunno, sui social media si è svolta una campagna di sensibilizzazione dal titolo Un libro è un libro mirata proprio a portare il nostro legislatore a ridurre questa incomprensibile differenza di trattamento fiscale tra libro cartaceo e ebook.
Per una volta il legislatore ha risposto prontamente (in verità anche grazie alle pressioni della lobby dei grandi editori) ed in effetti nei vari decreti di fine anno è saltata fuori la tanto attesa norma: dal 1° gennaio quindi IVA al quattro percento anche sugli ebook.
Faccenda conclusa e con tanto di lieto fine? Ovviamente no. Prima è partita una polemica contro gli editori, accusati di essersi mangiati quel margine e di non aver abbassato i prezzi al pubblico. Poi, la scorsa settimana, la doccia fredda da parte della Corte di Giustizia UE (cause C-479/13 e C-502/13), la quale in una sentenza rivolta a Francia e Lussemburgo (che sugli ebook applicano rispettivamente un’IVA al sette e al tre percento) dichiara contrari al diritto dell’Unione questi regimi agevolati. Come si estrae dal comunicato stampa ufficiale:
Un’aliquota IVA ridotta può essere applicata unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui all’allegato III della direttiva IVA. Detto allegato menziona, in particolare, la «fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico». La Corte ne trae la conclusione che l’aliquota IVA ridotta è applicabile all’operazione consistente nel fornire un libro che si trovi su un supporto fisico. Se è vero che il libro elettronico necessita, per poter essere letto, di un supporto fisico (quale un computer), un simile supporto non è tuttavia fornito con il libro elettronico, cosicché l’allegato III non include nel suo ambito di applicazione la fornitura di tali libri.
E più avanti si precisa:
La Corte constata che la direttiva IVA esclude ogni possibilità di applicare un’aliquota IVA ridotta ai «servizi forniti per via elettronica». Secondo la Corte, la fornitura di libri elettronici costituisce un servizio di questo tipo. Viene respinto l’argomento secondo cui la fornitura di libri elettronici costituirebbe una cessione di beni (e non un servizio). Infatti, solo il supporto fisico che consente la lettura dei libri elettronici può essere qualificato come bene materiale, ma un siffatto supporto non è presente nella fornitura dei libri elettronici.
Dunque non resta che accettare che anche in questo caso un diritto ispirato al mondo predigitale non possa funzionare nel mondo digitale; se quindi vogliamo superare simili impasse, bisogna riscrivere le norme. E nel farlo forse è il caso di smettere di utilizzare categorie (come beni e servizi) secondo un senso che, appunto, poteva andare bene per un mondo che non c’è più.
Il testo di questo articolo è sotto licenza Creative Commons Attribution – Share Alike 4.0.