È da escludere la responsabilità del fornitore del software per i problemi causati dal cosiddetto Millennium Bug.
Così ha stabilito il giudice di pace di Schio, con una sentenza del 4 giugno 2001, che ha ritenuto non configurabile un’ipotesi d’inadempimento da parte del programmatore di un software consegnato nel 1996 e che aveva smesso di funzionare dopo il 1° gennaio 2000.
Il provvedimento – che ha negato il diritto al risarcimento del danno – ha affermato che, qualora il programma sia funzionale agli obiettivi pratici fissati dallo sviluppatore e concordati con l’acquirente, salvo espressa pattuizione e in mancanza di un’opportuna disciplina legislativa, quest’ultimo non potrà vantare ulteriori garanzie sul funzionamento o sulla qualità del software.
Gli inconvenienti connessi al passaggio all’anno 2000 non possono essere considerati indici di un cattivo funzionamento del programma, tanto più che la qualità dello stesso deve essere valutata “allo stato della tecnica e delle conoscenze medie” al momento della realizzazione.
All’epoca della consegna del programma oggetto della controversia, il problema del Millennium Bug “era ben lungi dall’essere stato studiato nei suoi aspetti pratici e tecnici, venuti alla ribalta solo un paio d’anni dopo”.