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Musica sul web, la licenza Siae non basta

06 Aprile 2006

Musica sul web, la licenza Siae non basta

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Podcast e webcast devono corrispondere anche i "diritti connessi", un compenso che spetta in questo caso ai produttori e agli interpreti. Ce ne parla Filippo Rinaldi di BMG Ricordi

Rendere disponibili sul Web brani musicali amministrati dalla Siae comporta, come abbiamo visto in precedenza, la sottoscrizione di specifiche licenze appositamente studiate per l´universo multimediale. Ove l´autore di un brano non sia scomparso da oltre settant´anni occorre dunque, salvo eccezioni di autori che non si facciano da essa rappresentare, fare i conti con la Società Italiana degli Autori e degli Editori. Sottoscrivere una specifica licenza Siae, tuttavia, non esaurisce gli obblighi di coloro che vogliano diffondere musica dai propri siti web. Occorre fare di più. Occorre corrispondere anche i cosiddetti diritti connessi. Cosa sono? A chi vanno corrisposti? Sono sempre da corrispondere? Lo chiediamo a Filippo Rinaldi, production music licensing manager di BMG Ricordi Music Publishing, uno dei più importanti editori musicali.

Rinaldi, che cosa sono i diritti connessi?

Secondo la legge sul diritto d´autore (Legge 633/41) ogni volta che viene diffusa in pubblico una registrazione musicale, il produttore di tale registrazione ha diritto a ricevere un compenso per l’utilizzo che ne viene fatto. Per diffusione in pubblico si intendono tutti quei contesti non privati in cui viene suonata o interpretata musica registrata: ad esempio trasmissioni radiofoniche e televisive, discoteche, discobar e sale da ballo, negozi, supermercati, bar, ristoranti, studi professionali, palestre, e naturalmente anche Internet.

Perché corrispondere tali diritti?

I diritti connessi hanno l´obbiettivo di tutelare il lavoro del produttore discografico, che impegna le proprie risorse per incidere e commercializzare il prodotto musicale, e dell’artista interprete esecutore per il proprio contributo alla registrazione.

A chi vanno corrisposti materialmente tali diritti?

L´esercizio a tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli interpreti o esecutori interessati. Il Produttore Fonografico è la persona fisica o giuridica che assume l’iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni. Per facilitare l’adempimento degli obblighi di legge, le case discografiche hanno costituito la Società Consortile Fonografici, che funge da intermediaria tra le case discografiche rappresentate e coloro che intendono utilizzare musica registrata. Attraverso Scf è possibile ottenere, da parte di tali case discografiche, l´autorizzazione a utilizzare e diffondere la musica in pubblico.

E tutto questo vale anche per l´utilizzo sul Web?

Sì, certo. Le nuove tecnologie hanno introdotto nuove forme di impiego della musica, nelle quali sono stati riconosciuti nuovi diritti, che Scf gestisce. Tra questi troviamo i diritti di simulcasting, webcasting, streaming, downolading.

Che cosa sono?

Il diritto di simulcasting è il diritto di ritrasmettere via Internet le trasmissioni radiofoniche e/o televisive, in contemporanea con la diffusione via etere. La relativa licenza è quella che devono sottoscrivere le radio o le Tv che vogliono diffondere anche via Internet le proprie trasmissioni. Il diritto di webcasting, invece, nasce quando un soggetto rende possibile l´ascolto di musica via Internet secondo le diverse modalità, interattive e non, dalla messa a disposizione di registrazioni musicali su per il solo ascolto, lo streaming alla possibilità di riascoltare emissioni televisive o radiofoniche on demand. Poi c´è il diritto di downloading, che tutti conoscono e sul quale non credo ci sia bisogno di soffermarsi.

Quindi per diffondere musica sul Web non è sufficiente sottoscrivere licenza Siae?

No, non è sufficiente. Occorre coinvolgere tutti gli aventi diritto o i loro rappresentanti. Siae e Scf sono due istituzioni diverse con distinte finalità. La Siae gestisce e tutela i diritti degli autori dei brani musicali, a prescindere da chi li esegue e da chi ne effettua la registrazione. Scf invece gestisce e tutela i diritti che la legge riconosce per compensare quei soggetti che – insieme agli autori – rendono possibile l’esistenza di una registrazione di una esecuzione: gli artisti interpreti ed esecutori e i produttori fonografici. Scf inoltre non gestisce i diritti di sincronizzazione.

Che cosa sono i diritti di sincronizzazione?

Il diritto di sincronizzazione è l’autorizzazione, cioè la licenza editoriale e/o discografica, che si deve ottenere per utilizzare un brano musicale nella colonna sonora di film, telefilm, pubblicità, video, Cd-Rom e siti Internet. Una volta ottenuta la licenza dall’editore del brano, l´utilizzatore dovrà richiedere una licenza anche alla casa discografica per l’utilizzo della registrazione originale. Fanno eccezione i cataloghi di Production Music, detti anche Music Library, dove i diritti editoriali e discografici sono gestiti in maniera congiunta dall’Editore.

Non ci sono alternative che consentano di non sottoscrivere anche tale licenza?

Sì, una sola: realizzare una cover, trovare cioè interpreti che realizzino una nuova versione e che ci consentano di diffonderla via Web. Se però vogliamo utilizzare la registrazione originale dobbiamo necessariamente richiedere la specifica licenza.

Più volte lei ha parlato di editore e di produttore fonografico. Quali sono le mansioni dell´editore musicale? In che cosa differiscono da quelle produttore fonografico?

Sembra una domanda scontata, ma quando si parla di Edizioni Musicali vengono in mente solo libri di musica e spartiti. In effetti, il lavoro dell’editore musicale è molto simile a quello dell’editore librario: entrambi esercitano la funzione di “commercializzare” le opere cedute loro dagli autori. Ma mentre l’editore librario si limita, di solito, alla pubblicazione dei libri dei propri autori, l’editore musicale è titolare di tutti i diritti editoriali di utilizzazione economica delle opere dei propri autori e gestisce anche per loro conto questi diritti rilasciando licenze di sincronizzazione o promuovendo la diffusione del repertorio attraverso esecuzioni dal vivo e realizzazioni discografiche. Il produttore fonografico invece si preoccupa di tutelare il lavoro degli esecutori e interpreti e di pubblicare e commercializzare i loro dischi. Si può riassumere tutto ciò dicendo che mentre l´editore si occupa degli autori, il produttore fonografico cura gli interessi degli interpreti.

Poco fa accennava ai cataloghi di Production Music. Di cosa si tratta?

La Production Music è musica appositamente creata per il commento di immagini, sia fisse che in movimento, riprodotte su supporti audiovisivi e multimediali (Vhs, Dvd, Cd-Rom ecc.) destinati sia alla distribuzione al pubblico per l´uso privato sia all´uso aziendale, promozionale e istituzionale. Sono da tempo disponibili numerose Production Music Libraries (Cataloghi di Musiche di Sonorizzazione) gestite da editori musicali. L´accesso a questibrani da parte dei produttori di supporti audiovisivi e multimediali è particolarmente facile, in quanto i brani musicali sono registrati e catalogati in generi e stili musicali in funzione dell´immagine che devono accompagnare, e sono forniti in base a tariffe predeterminate, consentendo pertanto una tempestiva predisposizione dei budget.

Dunque una buona soluzione per chi abbia necessità di utilizzare musica per i propri contenuti multimediali.

Senza dubbio, data anche la facilità con la quale si può accedere ai cataloghi. Le registrazioni infatti sono di solito scaricabili da Internet con assoluta immediatezza. Inoltre, nel caso di BMG Ricordi, grazie a specifici accordi stipulati con la Siae, è oggi possibile con un´unica richiesta da presentare agli sportelli Siae, ottenere tutte le licenze necessarie per la realizzazione di supporti audiovisivi e multimediali leciti. Il rilascio della licenza è immediato ed è contestuale al pagamento dei compensi.

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