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L’uso scorretto dei meta tag è un atto di concorrenza sleale

16 Marzo 2001

L’uso scorretto dei meta tag è un atto di concorrenza sleale

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Il Tribunale di Roma ha condannato una società di assicurazioni per aver utilizzato come parola chiave, per l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca, il termine "Genertel".

Il Tribunale di Roma ha condannato una società di assicurazioni per aver utilizzato come parola chiave, per l’indicizzazione da parte dei motori di ricerca, il termine “Genertel”.

In seguito a un ricorso presentato dalla Trieste e Venezia Assicurazioni Genertel S.p.a., il Tribunale ordinario di Roma, con un ordinanza del 18 gennaio 2001 (pubblicata qui di seguito), ha ordinato alla Crowe Italia Srl di eliminare immediatamente il riferimento “Genertel” dal sorgente della pagina html sita all’indirizzo www.crowe.it/index.htm e da tutte le altre pagine web poste entro il dominio crowe.it.

La Crowe Italia Srl aveva utilizzato, infatti, la parola “Genertel” come meta tag key words, termine con il quale si fa riferimento alle parole chiave, codificate in linguaggio html e non visibili sulla pagina web, che i motori di ricerca utilizzano per migliorare l’indicizzazione dei siti presenti sulla rete.

In tal modo la società otteneva il risultato di far comparire, tra i risultati della ricerca dell’utente della Rete, il proprio sito e, dunque, la propria presenza sul mercato dell’assicurazione RCA, grazie alla notorietà della Genertel, detentrice di una rilevante quota di mercato.

Il giudice ha ritenuto che la condotta della Crowe Italia Srl abbia integrato un’ipotesi di concorrenza sleale, prevista dall’art. 2598, n. 3, cod.civ., in quanto i principi di correttezza professionale impongono “che ciascun imprenditore nella lotta con i concorrenti per l’acquisizione di più favorevoli posizioni di mercato, si avvalga di mezzi suoi propri e non tragga invece vantaggio in maniera parassitaria, (…) dall’effetto di “agganciamento” ai risultati dei mezzi impiegati da altri”.

Non può essere considerata come circostanza dirimente, si legge ancora nell’ordinanza, la distinzione, dedotta dalla Crowe, tra l’elenco/indice dei siti richiamati dalle parole chiave digitate dall’utente della rete e il sito cui corrisponde il dominio registrato da ciascuna azienda che intenda dare visibilità nel cyberspazio ai propri servizi o prodotti.

Secondo il Tribunale di Roma, la semplice conoscenza, da parte dell’utente di Internet, dell’esistenza di altri prodotti o servizi comparabili con quelli della società Genertel, ottenuta dalla Crowe Italia, “sfruttando slealmente i risultati degli sforzi imprenditoriali della concorrente e magari offrendo anche prodotti o servizi analoghi ed a prezzi migliori”, è idonea ad influenzare la scelta del consumatore.

Tribunale Ordinario di Roma – Nona Sezione Civile
Il Giudice Designato O. De Masi
Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza che precede
Osserva
La Trieste e Venezia Assicurazioni Genertel Spa, con ricorso depositato il 29.11.2000, ha chiesto, in via d’urgenza, di ordinare alla Crowe Italia Srl di eliminare il riferimento “Genertel” dal sorgente della pagina HTML sita all’indirizzo http://www.crowe.it/index.htm e da tutte le eventuali pagine web poste entro il dominio crowe.it ove contenenti il nome di essa istanza, nonché di disporre adeguata forma di pubblicità su internet dell’estratto dell’emanando provvedimento ed infine, di imporre alla società resistente l’obbligo di pagamento della somma di lire 5.000.000 milioni, salvo altro importo ritenuto di giustizia, per ogni giorno di ritardo nella ottemperanza degli ordini sopra indicati.
Lamenta, in buona sostanza, la ricorrente, dal 1994 operante nel settore della vendita di polizze assicurative per telefono o tramite internet, che all’utente di internet che digiti, quale parola per la ricerca, “Genertel” tramite il motore di ricerca “Virgilio” – ma la stessa cosa accade con i motori di ricerca Godado ed Altavista, compare anche la indicizzazione del sito della concorrente Crowe Italia, attiva dal 1998 nel mercato assicurativo come rappresentante per l’Italia di uno dei sindacati dei Lloyd’s di Londra (cfr. la stampa delle pagine web depositate in atti)
Evidenzia la ricorrente che visualizzando il file sorgente della pagine HTML della Crowe Italia appaiono inserite “etichette nascoste” e cioé parole che se digitate dall’utente per la ricerca conducono a Crowe Italia (cfr. la stampa della visualizzazione della pagina web in versione HTML sita all’indirizzo http://www.crowe.it/index.htm).
Di contro, la società resistente deduce che una cosa è l’elenco/indice dei siti richiamati dalle parole chiavi digitate dall’utente della rete ed altra cosa è il “sito” cui corrisponde il dominio registrato da ciascuna azienda che intenda dare visibilità nel “cyberspazio” ai propri servizi o prodotti. Dunque, secondo la Crowe Italia, deve ritenersi dirimente la circostanza, non considerata dalla ricorrente, che il motore di ricerca si limita, nel caso proposto all’esame dal Tribunale, ad informare l’utente della rete dell’esistenza nonché dell’indirizzo internet dei vari operatori commerciali ivi presenti attraverso l’impiego di parole chiavi e riferimenti incrociati all’uopo combinati.
Com’è noto, con il termine meta-tag si fa riferimento a quelle parole chiavi, codificate nel linguaggio della rete – html – e non immediatamente visibili sulla pagina web che i motori di ricerca utilizzano per individuare ed indicizzare i veri siti presenti sulla rete.
Nel caso di specie, l’uso da parte di Crowe Italia, quale meta-tag, della parola Genertel, che contraddistingue l’attività assicurativa per telefono o via internet della ricorrente, dipende esclusivamente dallo scopo, così perseguito dalla resistente, di far comparire, tra i risultati della ricerca dell’utente della rete, il proprio sito e dunque, la propria presenza sul mercato dell’assicurazione RCA grazie alla notorietà raggiunta nel settore per cui è causa dalla medesima ricorrente, detentrice di una rilevante quota di mercato – dato non contestato – riportato nel ricorso introduttivo sulla base delle rilevazioni ufficiali ANIA – ed impegnata in onerose campagne pubblicitarie sui media.
Non v’è dubbio, del resto, che anche la semplice conoscenza, da parte dell’utente di internet, dell’esistenza di altri prodotti o servizi comparabili con quelli della società istante, conoscenza ottenuta dalla Crowe Italia sfruttando slealmente i risultati degli sforzi imprenditoriali della concorrente e magari offrendo anche prodotti o servizi analoghi ed a prezzi migliori, è idonea ad influenzare la scelta del consumatore.
Deve, in conclusione, ritenersi prevalente l’esigenza, tutelata dall’ordinamento e segnatamente dall’articolo 2598 n. 3 C.C., che ciascun imprenditore nella lotta con i concorrenti per l’acquisizione di più favorevoli posizioni di mercato, si avvalga di mezzi suoi propri e non tragga invece vantaggio in maniera parassitaria, per quanto sopra rilevato dall’effetto di “agganciamento” ai risultati dei mezzi impiegati da altri.
Va inibito l’uso del meta-tag nei termini sopra indicati e la resistente provvederà a che nei motori di ricerca sia eliminata la presente parola Genertel. Tale misura, peraltro, appare sufficiente a realizzare le esigenza cautelari rappresentate dalla ricorrente.
PQM
Accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l’effetto, ordina alla Crowe Italia Srl di eliminare immediatamente il riferimento Genertel del sorgente sulla pagina html sita all’indirizzo www.crowe.it/index.htm e da tutte le altre pagine web poste entro il dominio crowe.it contenenti il nome della ricorrente alla quale assegna il termine di giorni 30 per la proposizione della causa di merito.
Roma, 18 gennaio 2001
Il Giudice Designato
O. De Masi

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L'autore

  • Annarita Gili
    Annarita Gili è avvocato civilista. Dal 1995 si dedica allo studio e all’attività professionale relativamente a tutti i settori del Diritto Civile, tra cui il Diritto dell’Informatica, di Internet e delle Nuove tecnologie.

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