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Le regole del ministero dell’Industria per le vendite via Internet

26 Ottobre 2000

Le regole del ministero dell’Industria per le vendite via Internet

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Testo della circolare e-commerce Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di riforma della disciplina del settore del commercio, non si è occupato del commercio elettronico, se non di …

Testo della circolare e-commerce

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di riforma della disciplina del settore del commercio, non si è occupato del commercio elettronico, se non di sfuggita, nell’art. 21, dove si è limitato ad affidare al ministero dell’Industria il ruolo di promuoverne l’introduzione e l’uso. Di una disciplina della materia, però, non c’è traccia; né le norme dettate in quella sede sono state espressamente estese alle vendite via Internet.

Finalmente, nei mesi scorsi, il ministero dell’Industria è intervenuto (con la circolare 3487/C, del 1° giugno 2000, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 174, del 27 luglio 2000), per indicare quali disposizioni del d. lgs. 114/98 sono applicabili al commercio elettronico. Scopo della circolare – il cui ambito di applicazione è limitato all’attività di vendita di beni online – è di garantire un’applicazione uniforme della normativa sul territorio nazionale.

Anche nel commercio elettronico, secondo il ministero, devono essere distinte due diverse tipologie di attività: la vendita all’ingrosso e quella al dettaglio, definite dall’art. 4, 1° comma, lettere a) e b), d. lgs. 114/98.

Quando si tratta di vendita al dettaglio, il commercio elettronico, essendo effettuato “tramite altri sistemi di comunicazione”, rientra nelle “forme speciali di vendita” (art. 18 d. lgs. 114/98). Perciò, l’avvio dell’attività di vendita al dettaglio online va comunicato al comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, oppure la sede legale, con l’indicazione del possesso dei requisiti di accesso all’attività (elencati all’art. 5 d. lgs. 114/98) e del settore merceologico. L’attività può essere iniziata trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del comune.
La violazione di queste disposizioni è punita con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 22 (pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 30 milioni).

Per la vendita all’ingrosso tramite mezzo elettronico, invece, occorre una semplice dichiarazione, al momento dell’iscrizione al registro delle imprese, riguardante il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’articolo 5, qualora il grossista venda prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

In caso di esercizio congiunto di commercio all’ingrosso e al dettaglio, è possibile utilizzare un solo sito Internet, purché ai due tipi di commercio vengano destinate due aree distinte, in modo da non indurre in confusione il potenziale acquirente.

Il ministero coglie anche l’occasione per precisare che il decreto 114/98 non si applica agli intermediari, quali gli agenti di commercio e gli agenti di affari in mediazione, né alle attività di vendita occasionali.

La circolare conclude richiamando l’attenzione sull’obbligo di rispettare, nelle vendite via Internet, la legislazione vigente in materia di tutela del consumatore e, in particolare, le norme del d. lgs. 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali e del d. lgs. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di protezione dei consumatori nei contratti a distanza.

L'autore

  • Annarita Gili
    Annarita Gili è avvocato civilista. Dal 1995 si dedica allo studio e all’attività professionale relativamente a tutti i settori del Diritto Civile, tra cui il Diritto dell’Informatica, di Internet e delle Nuove tecnologie.

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