Una misura fiscale nazionale che renda più gravosa la libera prestazione di servizi per i prestatori stabiliti in altri Stati membri, rispetto ai prestatori nazionali, costituisce una misura vietata dalle norme del Trattato Ce.
È questo il principio affermato dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, con la sentenza 29 novembre 2001, nella causa C-17/2000, che ha ritenuto fondata la questione sollevata nell’ambito di una controversia tra un cittadino belga e il suo comune di residenza, in ordine all’applicazione di un’imposta comunale sulle antenne paraboliche.
La Corte ha, infatti, chiarito che l’art. 59 del Trattato vieta “l’applicazione di qualsiasi normativa nazionale che abbia l’effetto di rendere la prestazione di servizi tra Stati membri più difficile della prestazione di servizi puramente interna a uno Stato membro”, in quanto la norma citata prescrive espressamente, non solo l’eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti di un prestatore di servizi stabilito in un diverso Stato dell’Ue, in base alla cittadinanza, ma anche la soppressione di ogni restrizione che vieti, ostacoli o renda meno attraenti le attività di tale prestatore, qualora fornisca servizi analoghi a quelli nazionali.
Nel caso di specie, proseguono i giudici europei, l’istituzione, da parte del comune belga, di un’imposta sulle antenne paraboliche è in contrasto con la normativa europea, perché ostacola illegittimamente le attività degli operatori del settore della radiodiffusione e trasmissione televisiva stabiliti in Stati diversi dal Belgio, garantendo un particolare vantaggio al mercato interno belga e alle corrispondenti attività nazionali.
L’imposta, infatti, assoggetta la ricezione delle emissioni televisive diffuse via satellite ad un onere, a carico del destinatario, che non grava sulla ricezione di emissioni trasmesse via cavo dai distributori nazionali.
La Corte di Giustizia ha respinto, inoltre, le obiezioni del comune in questione, basate sulle esigenze di tutela dell’ambiente urbanistico. Secondo i giudici, esistono altri strumenti meno restrittivi per la libera circolazione dei servizi, per il raggiungimento degli obiettivi di tutela ambientale (disposizioni relative alle dimensioni delle antenne, alla localizzazione degli impianti, all’utilizzazione di antenne collettive).
È opportuno ricordare, a questo proposito, che in Italia la legge 31 luglio 1997, n. 249, non impedisce l’installazione di antenne paraboliche individuali, ma dimostra maggior favore per quelle collettive e attribuisce ai comuni il potere di emanare “un regolamento sull’installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici, al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici”.