Con la risoluzione 11 gennaio 2002, prot. n. 5629/02, in risposta al quesito formulato da una società, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’acquisto di beni immateriali, strumentali all’esercizio di un’attività produttiva, che rileva ai fini dell’attribuzione del credito d’imposta per gli investimenti nelle aree depresse, di cui all’art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, riguarda anche i nomi di dominio.
La società che aveva sottoposto la questione all’Agenzia aveva però, accomunato domini e siti Web, che invece, secondo l’Agenzia, devono essere tenuti distinti.
Il dominio è, infatti, “un nome che contraddistingue in maniera univoca un server o un sito Web”, mentre il sito Web “rappresenta un indirizzo Internet, inteso come insieme di pagine Internet tra loro collegate all’interno dello stesso indirizzo”.
Soltanto i costi sostenuti per l’acquisizione del diritto di utilizzare il nome di dominio – prosegue l’Agenzia per le Entrate – costituiscono beni immateriali da iscrivere tra le immobilizzazioni, ai sensi dell’art. 2423 e seguenti cod. civ., e rilevano fiscalmente ex art. 68 del Testo Unico delle imposte sui redditi (Tuir).
Tali beni immateriali, in quanto ammortizzabili, possiedono il requisito della strumentalità alla struttura produttiva – previsto dall’art. 8 della legge 388/00 e dalla successiva circolare 18 aprile 2001, n. 41/E – e possono, perciò, “costituire fattispecie agevolabile limitatamente al costo sostenuto per l’assegnazione del nome di dominio”.
Non sono, invece, agevolabili i costi sostenuti per l’allestimento del sito – progettazione design, ecc. – e per la manutenzione dello stesso, che sono oneri pluriennali deducibili ai sensi dell’art. 74 del Tuir.