Il Tribunale di Perugia, con ordinanza, ha reintegrato nel posto di lavoro un dipendente che era stato licenziato, in quanto si era collegato numerosissime volte a internet, a fini personali, avvalendosi del PC messogli a disposizione dall’azienda.
Il Tribunale ha ritenuto che il comportamento del lavoratore è stato scorretto, ma di per sé non è stato di gravità tale da giustificare il licenziamento. La datrice di lavoro, infatti, non ha mai contestato al lavoratore né un calo di rendimento né il fatto di aver procurato danni all’azienda.
A seguito del reclamo presentato dalla datrice di lavoro, il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, ha confermato il provvedimento e ha ritenuto che «poiché la condotta addebitata al lavoratore è solamente quella dell’uso (sia pure smodato) del PC per finalità personali, occorre evidenziare che una simile condotta – pur sicuramente illecita – non integra nemmeno giustificato motivo di licenziamento, dal momento che (art. 50 CCNL) l’uso di strumenti aziendali per un lavoro (ipotesi senz’altro estendibile all’uso attuato per svago) estraneo all’attività dell’azienda costituisce illecito disciplinare che legittima unicamente la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione».