Il Tribunale federale svizzero (TF), con una sentenza del 24 ottobre 2003, ha condannato un’impresa di Berna a versare a un suo ex-dipendente la somma di 26.000 franchi svizzeri (pari a circa 16.800 euro), a titolo di risarcimento per averlo licenziato illegittimamente, avendo addotto come motivazione il fatto che lo stesso aveva ricevuto un messaggio di posta elettronica a contenuto pornografico.
Secondo il Tribunale svizzero, la ricezione sul luogo di lavoro di questo tipo di messaggi è da considerarsi inaccettabile, ma non costituisce una grave violazione del contratto di lavoro, tale da giustificare il licenziamento.
Nel caso specifico, la mail era stata aperta da un altro dipendente, mentre il destinatario effettuava il servizio militare. Quest’ultimo, inoltre, non svolgeva mansioni dirigenziali o di rappresentanza dell’impresa. Sulla base di queste considerazioni, i giudici elvetici hanno ritenuto illegittimo il licenziamento.