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La Confindustria propone un codice di condotta per l’utilizzo dei sistemi informatici in azienda

18 Luglio 2001

La Confindustria propone un codice di condotta per l’utilizzo dei sistemi informatici in azienda

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Vietato l'uso di Internet e della posta elettronica per scopi non professionali. Tutti i file considerati pericolosi per la sicurezza o non attinenti allo svolgimento delle mansioni potranno essere rimossi

L’azienda dovrà adottare una politica aziendale trasparente, capace di comunicare con estrema chiarezza al lavoratore i limiti di utilizzo degli strumenti informatici assegnatigli per lo svolgimento delle mansioni attribuite (Internet, e-mail aziendale, ecc.).

Questo è quanto si legge nelle premesse alle linee giuda per l’utilizzo dei sistemi informatici aziendali, elaborato nei giorni scorsi dal gruppo di lavoro “Tutela della privacy e statuto dei lavoratori” dell’Area Impresa di Confindustria.

Si tratta, in sostanza, di uno schema di regolamento aziendale elaborato dall’associazione degli industriali per la definizione delle modalità di utilizzo delle apparecchiature e degli strumenti informatici e tecnologici da parte dei dipendenti.

In particolare, per garantire la sicurezza e la funzionalità dei personal computer, non sarà consentito installare programmi non distribuiti ufficialmente, modificare la configurazioni impostate sull’elaboratore, o installare proprio mezzi di comunicazione.

I dipendenti, inoltre, dovranno servirsi della rete aziendale, di Internet o della posta elettronica per scopi esclusivamente professionali. Non sarà consentito navigare in siti non attinenti alle mansioni assegnate, effettuare transazioni finanziarie, remote banking o acquisti online senza autorizzazione, nonché partecipare, per motivi non professionali, a forum, chat-line, bacheche elettroniche o utilizzare la posta elettronica per inviare o ricevere messaggi di carattere privato.

L’azienda potrà riservarsi la facoltà di procedere alla rimozione di ogni file o applicazione che riterrà essere pericolosi per la sicurezza del sistema o acquisiti e installati in violazione del regolamento.

Il documento in questione affronta però solo marginalmente – e rinviando genericamente alle norme legali e contrattuali vigenti – il problema della compatibilità tra le esigenze dell’azienda in merito all’integrità del proprio sistema informatico, e le previsioni contenute nell’art. 4 della legge 300/70 (Statuto dei lavoratori), che vieta il controllo a distanza dei lavoratori.

In proposito, il Garante per la protezione dei dati personali, pur non essendosi ancora pronunciato sul tema dei controlli sui lavoratori nelle aziende, mediante sistemi informatici, ha di recente affermato che l’art. 43, 2° comma, della legge 675/96, richiama espressamente le norme dello Statuto dei lavoratori sui controlli a distanza e ha chiarito che alla posta elettronica sono applicabili le norme che tutelano la corrispondenza cartacea.

L'autore

  • Annarita Gili
    Annarita Gili è avvocato civilista. Dal 1995 si dedica allo studio e all’attività professionale relativamente a tutti i settori del Diritto Civile, tra cui il Diritto dell’Informatica, di Internet e delle Nuove tecnologie.

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