La recente circolare 30 ottobre 2001, n. 3529/C del Ministero delle attività produttive – di cui abbiamo parlato in questo sito – ha suscitato la sentita reazione di alcune Camere di Commercio che hanno dichiarato di non essere disposte ad accettare, oltre il termine di scadenza stabilito dalla legge 340/00 – in materia di invio telematico degli atti al Registro delle imprese – la presentazione della documentazione in forma cartacea, anche se formata mediante l’utilizzo del software FeDra.
Le Camere di Commercio sostengono, infatti, che il Ministero non può derogare, con una semplice circolare, alle norme della legge 340/00, che prevedono che, a partire dal 10 dicembre 2001, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, da presentare all’ufficio del Registro delle imprese, debbano essere inviate per via telematica o presentate su supporto informatico.
Già nei giorni scorsi, con la circolare 3532/C, del 15 novembre 2001, il Ministero delle attività produttive aveva fatto una parziale marcia indietro, eliminando una delle tre modalità alternative di presentazione, che aveva indicato nella circolare 3529/C. In particolare, aveva escluso la possibilità di presentare domande, denunce e atti mediante modulistica informatica sottoscritta con firma digitale, ma accompagnata dagli atti in forma cartacea.
I professionisti e gli operatori del settore si trovano ora in seria difficoltà e sollecitano un intervento chiarificatore da parte del Ministero che imponga un comportamento univoco a tutte le Camere di Commercio, in attesa che vengano completate la distribuzione dei supporti informatici per la firma digitale e la ricezione delle autorizzazioni all’accettazione del bollo virtuale.