Nonostante le polemiche suscitate dalla circolare 30 ottobre 2001, n. 3529/C del Ministero delle attività produttive – di cui si è già trattato in questa rubrica – il Governo, attraverso un emendamento al disegno di legge per la finanziaria 2002, ha deciso di rinviare di un anno, cioè fino al 9 dicembre 2002, il termine a partire dal quale le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, dovranno essere presentate all’ufficio del Registro delle imprese esclusivamente per via telematica o su supporto informatico.
Per evitare che gli utenti siano sottoposti ad adempimenti diversi a seconda delle Camere di commercio cui si rivolgono e in considerazione delle difficoltà connesse alla concreta attuazione delle procedure telematiche, l’emendamento prevede (come già la circolare citata) che, nella prima fase di applicazione dell’art. 31, 2° comma, della legge 24 novembre 2000, n. 340, le domande e le denunce possano essere compilate con il software FeDra (o altri analoghi) e presentate unitamente alla documentazione, in forma cartacea.
Le Camere di commercio che hanno ottenuto l’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale potranno ricevere, già a partire dal 9 dicembre 2001 – scadenza originariamente prevista dalla legge 340/00 – la documentazione su supporto informatico o per via telematica.
Nel caso in cui, invece, non abbiano ancora ottenuto l’autorizzazione, dovranno richiedere l’invio degli atti in forma cartacea, in regola con l’imposta di bollo.
In considerazione del fatto che le norme contenute nella legge finanziaria entreranno in vigore solo il 1° gennaio 2002, si attende ora un intervento da parte del Ministero delle attività produttive, che anticipi gli effetti dell’emendamento.