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Internet e le Regioni

16 Febbraio 2000

Internet e le Regioni

di

Internet è entrato prepotentemente anche nella legislazione regionale. Sono numerose ormai le norme che richiamano proprio la Rete Internet per le finalità più disparate

L’utilizzo del Web da parte delle Regioni ha assunto varie forme. Si va dall’istituzione del sito Internet al finanziamenti di programmi di sviluppo delle nuove tecnologie; dalla creazione di un comitato di redazione per il sito Internet al Regolamento della Biblioteca dove è consentita la navigazione su Internet.

In genere il sito Internet viene utilizzato per consentire una migliore diffusione fra i cittadini delle informazioni pubbliche. La Regione Toscana con la Risoluzione 29 novembre 1995 (“Aggiornamento per il 1996 del Programma Regionale di Sviluppo 1995-1997”) afferma espressamente che l’accesso alla rete esterna e a Internet permetterà di fornire servizi specifici quali l’accesso agli atti di cui alla famosa legge sulla trasparenza (Legge n. 241/1990).

In un caso (Regione Sicilia) la L.R. 27 aprile 1999, n. 10 preannuncia l’istituzione di una “authority” regionale per l’informatica e ribadisce che l’utilizzazione di sistemi automatizzati deve servire a migliorare i servizi, a realizzare la trasparenza dell’azione amministrativa, a potenziare i supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche e a contenere i costi dell’azione amministrativa.

Ecco in dettaglio tutte le disposizioni contenute nelle norme regionali che si occupano di Internet.

Basilicata – L.R. 1 marzo 1999, n. 4.

Art. 19. Contributi alle scuole per la diffusione della multimedialità.
1. Nell’ambito dell’attuazione del Programma di Sviluppo delle Tecnologie didattiche 1997-2000 per la diffusione della multimedialità nel sistema scolastico, la Regione eroga contributi alle scuole che per carenza di dotazioni finanziarie statali non possano accedere ai benefici di detto programma.
2. A tal uopo la Regione stipula con le società operanti nel settore delle telecomunicazioni apposite convenzioni per i collegamenti alla rete INTERNET.
3. La Giunta Regionale definisce un programma di interventi fino alla concorrenza di L. 100.000.000 da imputare al cap. 2360.

Emilia-Romagna – Legge Regionale 11 agosto 1998, n. 28.
Promozione dei servizi di sviluppo al sistema agro-alimentare.
CAPO II
Assistenza tecnica di livello provinciale
Art. 15.
Attività di competenza provinciale.
1. Le Province utilizzano le risorse annualmente assegnate dalla Regione per l’erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione, nell’esercizio finanziario corrispondente, di:
a) attività di assistenza tecnica di livello provinciale;
b) supporti per l’assistenza tecnica di livello provinciale, compresa la divulgazione;
c) attività di coordinamento dell’assistenza tecnica di livello provinciale;
d) acquisto di attrezzature informatiche, canoni e licenze d’uso di programmi per lo sviluppo agricolo, di collegamento alla rete Internet e di servizi telematici, formazione specifica sull’uso dei programmi e sui servizi telematici.
2. Si considerano utilizzate, ai fini della presente legge, le somme assegnate alle Province per le quali le Province medesime abbiano assunto, entro l’esercizio di assegnazione, formale e specifico atto di impegno con esplicito riferimento all’atto regionale di riparto.

Lazio – L.R. 7 giugno 1999, n. 6.

Art. 53. (Aumento numero unità da assumere per esigenze dell’ufficio stampa e pubbliche relazioni).
1. Per le esigenze del comitato di redazione da istituire per la gestione del sito “internet” regionale il numero massimo di sette unità stabilito dal comma 1 dell’articolo 12, della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 è elevato a dieci.

Del. G.R. 6 febbraio 1998, n. 34510. Lombardia.
Deliberazione della Giunta Regionale 6 febbraio 1998, n. 6/34510. Documento Unico di Programmazione per gli interventi strutturali nella regione Lombardia. Obiettivo 2 [1997/99] – Area Asse Sempione. Approvazione del bando per la presentazione delle domande sulla Misura 1.2 “Aiuto per l’ammodernamento e riconversione delle aziende artigiane”.

Pubblicizzazione e informazione
Per garantire un’ampia e tempestiva Informazionea tutte le imprese interessate, il presente bando sarà pubblicato, subito dopo l’approvazione da parte della giunta regionale, sui quotidiani “Il Sole 24 Ore”, “Il Giorno”, e “La Prealpina”.
Il bando stesso e la modulistica per la presentazione delle domande e dei progetti saranno disponibili presso i seguenti enti:
Regione Lombardia – Spazio Regione della Giunta regionale
Eurosportello della Camera di Commercio di Milano
Camere di Commercio di Milano e Varese
Amministrazioni provinciali di Milano e Varese
Associazioni artigiane di Milano e Varese
Comuni dell’area Ob. 2
Il bando stesso e la modulistica per la presentazione delle domande saranno diffusi anche su INTERNET (sito regionale www.regione.lombardia.it) nonché attraverso riunioni informative che saranno organizzate nell’area.

Marche -Legge Regionale 29 marzo 1999, n. 6.
Norme sull’attività statistica nella Regione Marche.

Art. 11. (Accesso ai dati statistici).
1. I dati elaborati nell’ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico regionale sono patrimonio della collettività e vengono distribuiti ai soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta per fini istituzionali, di studio e di ricerca, fermo restando i divieti di cui all’articolo 9 e i vincoli di cui all’articolo 10.
2. Presso il servizio sistema informativo statistico è costituita una struttura di Informazionee diffusione dotata dei dati statistici elementari ed aggregati, di collegamenti informatici on-line con banche dati di particolare rilievo a cui si può accedere, per i fini di cui al comma 1, previa autorizzazione del servizio sistema informativo statistico.
3. Le modalità e i tempi di accesso alle informazioni e l’eventuale rimborso spese verranno definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale.
4. I dati di cui al comma 1, fermo restando l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 9, sono resi disponibili sulla rete informatica regionale e sul sito Internet della Regione, attraverso l’opportuno trattamento degli stessi per una maggiore accessibilità da parte della collettività.
5. Alle amministrazioni e agli enti che fanno parte del sistema statistico regionale, vengono periodicamente trasmessi, a cura del servizio sistema informativo statistico, i dati ufficiali elaborati nell’ambito del sistema statistico regionale.

Sicilia – L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

Art. 56. Razionalizzazione della spesa informatica e norme sul coordinamento dei sistemi informativi regionali.
1. Al fine di razionalizzare la spesa per la realizzazione di sistemi informativi ed in attesa dell’istituzione di una “authority” regionale per l’informatica, al coordinamento dei sistemi informativi regionali di cui al comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 sono affidate, in quanto applicabili, le competenze di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 con particolare riguardo a quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 di detto decreto legislativo, secondo le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Per esprimere i pareri di cui all’articolo 8 citato, il coordinamento si avvale di una commissione interna nominata dall’Assessore regionale per il bilancio e le finanze. Il parere predetto sostituisce ogni altro parere tecnico-economico e deve essere richiesto obbligatoriamente nei limiti previsti dall’articolo 8 del citato decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
3. L’utilizzazione di sistemi automatizzati risponde, oltre che alle finalità di cui al comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 ai seguenti obiettivi e criteri:
a) miglioramento dei servizi;
b) trasparenza dell’azione amministrativa;
c) potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche;
d) contenimento dei costi dell’azione amministrativa;
e) integrazione ed interconnessione dei sistemi medesimi;
f) rispetto degli standard definiti anche in armonia con le normative comunitarie;
g) collegamento con il sistema statistico nazionale.
4. Allo scopo di conseguire l’integrazione e l’interconnessione dei sistemi informativi, tutte le amministrazioni regionali, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono destinatari di atti di indirizzo e di raccomandazione.
5. Le amministrazioni provvedono di norma con proprio personale alla progettazione, allo sviluppo ed alla gestione dei propri sistemi informativi automatizzati. Ove sussistano particolari necessità di natura tecnica, adeguatamente motivate, le amministrazioni possono conferire affidamenti a terzi, anche tramite concessione, al solo scopo del primo impianto dei sistemi e della formazione iniziale del personale. In ogni caso, le amministrazioni sono responsabili dei progetti di
informatizzazione e del controllo dei risultati, conservano la titolarità dei programmi applicativi e devono occuparsi della gestione dei sistemi.
6. Gli atti amministrativi adottati da tutte le amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati. Nell’ambito delle amministrazioni, l’immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l’emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall’indicazione della fonte e del responsabile dell’immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l’apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.
7. Al coordinamento informatico, oltre ai compiti di cui ai precedenti commi ed ai compiti di cui all’articolo 8 del protocollo d’intesa del 27 giugno 1991 tra il dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni, sono affidate le seguenti attività:
a) coordinare lo scambio dei flussi informativi tra le diverse fonti regionali, sub regionali ed extra regionali;
b) promuovere il collegamento tra tutti i sistemi informativi delle Amministrazioni regionali al fine dello scambio di informazioni e per evitare duplicazioni di interventi e di costi;
c) gestire il sito ufficiale della Regione siciliana sulla rete internazionale Internet. A tal fine il coordinamento collabora con tutte le Amministrazioni regionali che utilizzano detto sito per pubblicare documenti di propria competenza e di pubblica utilità;
d) svolgere il servizio di provider a favore delle amministrazioni regionali;
e) promuovere e realizzare un idoneo sistema informativo al fine dell’attuazione del controllo di gestione di cui all’articolo 61.
8. Al fine del raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo ed in attesa della istituzione di un apposito ruolo informatico dell’Amministrazione regionale, la dotazione organica del coordinamento deve essere incrementata mediante l’assegnazione di personale delle altre amministrazioni regionali.
9. Il coordinamento con le modalità, in quanto applicabili, dell’articolo 9 del citato decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, predispone apposito programma triennale per l’informatizzazione dei vari servizi ed uffici regionali da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale.
10. È abrogato il comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
11. Agli eventuali oneri discendenti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con lo stanziamento previsto per il funzionamento del coordinamento dei sistemi informativi regionali e del relativo centro elettronico che per il triennio 1999-2001 viene fissato annualmente in misura pari a quello del bilancio di previsione per l’esercizio 1998 ridotto del 10 per cento.

Toscana – Del. C. 19 maggio 1998, n. 118.

La divulgazione e la promozione dell’attività agrituristica

La divulgazione delle attività agrituristiche non può che indirizzarsi verso due obiettivi:
– una promozione dell’agriturismo tra le aziende agricole toscane che intendono conoscere maggiormente ed apprezzare tale attività integrativa del reddito agricolo. Tale obiettivo può esser realizzato con una serie di attività seminariali, in collaborazione con l’ARSIA, le Associazioni Agrituristiche Regionali, Associazioni culturali (no profit) nel campo della tutela e del paesaggio rurale. Tali attività di divulgazione devono poter avere un quadro normativo certo. Ecco la necessità, approvato questo PDI, di approntare misure plurime di divulgazione che, accanto a seminari da svolgersi e proporsi in ambito comprensoriale, si realizzi un “quaderno dell’agriturismo”: ovvero uno strumento di agile consultazione che affronti i passi necessari per aprire un agriturismo, le competenze dei vari enti e a corredo di ciò, la legislazione regionale e nazionale vigente. Tra le attività seminariali svolte, hanno riscontrato un lusinghiero successo, sono da citare quelle dirette verso i responsabili degli Enti locali e quanto potrà promuoversi nei confronti dei funzionari delle USL competenti a dare i pareri igienico-sanitari.
– il secondo obiettivo è una promozione dell’agriturismo nei confronti di un “agro-utente” estero e/o italiano, correlato alla tipologia dell’offerta agrituristica regionale.
Le prime e positive esperienze di promozione dell’Agriturismo in Toscana, alla luce anche di un’offerta in costante crescita, richiedono una strategia dell’azione promozionale costante e periodica nel tempo, indipendentemente dalla delimitazione di area e/o dalla utilizzazione di fondi strutturali dell’agricoltura.
Tale azione non può che integrare fondi regionali sia del settore turistico che agricolo, connettendosi alle varie disponibilità previste dall’Unione Europea, sull’intero territorio della Regione Toscana. Occorre superare la logica della promozione agrituristica connessa alla coincidenza dell’evento per una promozione permanente del “Sistema Agriturismo”. In attuazione dell’art. 17 comma 6 della L.R. 76/94 verrà elaborato da parte degli uffici competenti della Giunta Regionale una proposta di piano delle attività promozionali da poter essere inserita nella specifica sessione dedicata alla promozione dell’agriturismo nell’ambito del Programma Promozionale delle risorse turistiche.
La recente analisi sulla promozione che le aziende svolgono in forma permanente evidenzia l’utilizzo della depliantistica, della segnaletica, delle aziende di turismo e di nuovi strumenti multimediali, quali Internet, per promuovere le proprie attività.
Con l’attivazione di un sito internet della Regione, in collaborazione con l’ARSIA, ci si prefigge l’obiettivo di dare un’offerta completa delle nostre aziende in termini quantitativi e qualitativi. Ci si attiverà nel medio termine anche per un aggiornamento costante del sito per promuovere l’offerta agrituristica in tempi reali.
La segnaletica e la difficoltà degli ospiti di poter accedere alle aziende agrituristiche è un problema d’indubbia attualità. I passi fatti dal Ministero delle Politiche agricole e dalle organizzazioni agrituristiche nazionali per far inserire la simbologia agrituristica nel nuovo Codice della Strada, non possono che condividersi. In attesa di tale segnaletica sarà necessario, nella nostra regione dare, similmente a quanto in essere con l’applicazione della legge sulle “Strade del vino”, una immagine coordinata della segnaletica per raggiungere l’azienda. La polverizzazione e l’uso di segnaletica di vario tipo rende vano ogni intervento teso a rendere visibile e riconoscibile l’agriturismo da altre offerte turistiche in ambito territoriale ed in particolare lungo strade vicinali e comunali.
In questa fase di crescita e di correlazione del soggiorno con le altre attività di “animazione rurale”, quali ad esempio le “Strada del vino” promosse dalla Regione, l’intervento promozionale non può che essere ad intero carico pubblico. Ciò limitatamente alle azioni promozionali dette a “ombrello” per coordinare a livello istituzionale, o almeno in questa prima fase, l’intero fenomeno regionale, mentre si ravvisa la necessità d’iniziare a disciplinare un “corridoio” parallelo di azioni promozionali, concertate e co-finanziate con le associazioni agrituristiche regionali e/o con le singole aziende agrituristiche.

Toscana – Risoluzione 29 novembre 1995.
Aggiornamento per il 1996 del Programma Regionale di Sviluppo 1995-1997.
(B.U. 10 gennaio 1996, n. 2 – S.O.).

1.3.3.1. Progetto Informazioneinterna.

65. Contenuti e finalità. L’Informazioneinterna riguarda essenzialmente lo
scambio informativo fra uffici per l’attività corrente e copre campi come
le procedure, l’office-automation e la documentazione elettronica.
1. Procedure definite: è il livello precedente all’office-automation e ne rappresenta il presupposto. Si tratta qui di definire con norme e modulistica appropriate le regole dello scambio informativo routinario (ordini di servizio, criteri generali, novità legislative, ecc.): la materia è ai confini tra “informazione” e “organizzazione e metodi” e può oggi essere seriamente affrontata mediante una riconsiderazione critica dell’esperienza condotta.
2. Office-automation: rispetto alla situazione in atto, si pone l’esigenza di software più evoluti e di un ampliamento dei campi coperti. I progetti già in corso, anche mediante un più ampio ricorso alle risorse della telematica, consentiranno l’accesso semplificato agli archivi statistici, alle banche dati documentarie ed emerografiche e l’integrazione degli archivi “locali” oggi separati. L’accesso alla rete esterna e a Internet permetterà di fornire servizi specifici quali l’accesso agli atti (L 241/1990), la consultazione di un programma, la presentazione di proposte, reclami, ecc.
3. Documentazione elettronica: può essere considerata come l’evoluzione del punto precedente; la base è la posta elettronica, l’obiettivo quello di ridurre la produzione cartacea dell’attività regionale. La documentazione elettronica (soprattutto in un quadro telematico e specialmente se si pensa a una documentazione evoluta: immagini, mappe, suoni, ecc.) permette di superare la distinzione tra origine e destinazione, una volta che la transazione sia stata effettuata e il documento sia memorizzato da qualche parte.

Valle d’Aosta – Regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 3.
Regolamento della Biblioteca regionale di Aosta.

Art. 21. (Servizi gratuiti e a pagamento).
1. Sono gratuiti i seguenti servizi:
a) il prestito a domicilio dei documenti, la consultazione in sede, l’Informazionee la consulenza sui cataloghi e sui documenti posseduti dalla Biblioteca;
b) il prestito interbibliotecario regionale.
2. Sono a pagamento i seguenti servizi:
a) il servizio di stampa di estratti del catalogo elettronico;
b) il servizio di riproduzione dei documenti;
c) le stampe derivanti dall’uso di computer portatili forniti dalla Biblioteca, dalle ricerche effettuate su Internet e su banche dati in cd- rom;
d) la fornitura di dischetti magnetici per la registrazione di dati provenienti dalla consultazione di Internet, delle banche dati su cd-rom e dal lavoro effettuato su personal computer portatili;
e) il prestito interbibliotecario nazionale e internazionale.
3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, può individuare ulteriori servizi di cui ai commi 1 e 2.

Veneto – Legge Regionale 16 dicembre 1998, n. 31.

Art. 27. Osservatorio regionale mercato del lavoro.
1. L’Ente Veneto Lavoro svolge le funzioni di Osservatorio regionale del mercato del lavoro acquisendo quelle del Servizio istituito all’articolo 5 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1991, n. 10. L’attività dell’Osservatorio è finalizzata a fornire gli elementi conoscitivi di supporto alla programmazione e valutazione delle politiche del lavoro ed in particolare a:
a) arricchire, con dati statistici ricavati dal SIL, le informazioni disponibili sul mercato del lavoro regionale;
b) monitorare con tempestività l’andamento congiunturale;
c) analizzare le modificazioni strutturali;
d) valutare l’impatto delle politiche del lavoro, comunitarie, nazionali e regionali;
e) collaborare alla produzione di materiali utili all’orientamento scolastico e professionale;
f) collaborare con le strutture competenti e con gli enti funzionali interessati all’affinamento delle metodologie, all’interpretazione e alla diffusione dei risultati ottenuti dalle indagini sui fabbisogni professionali;
g) collaborare con l’Osservatorio nazionale del mercato del lavoro;
h) promuovere ed effettuare indagini su tematiche specifiche, nell’ambito del programma annuale di attività;
i) collaborare con la rete europea EURES e i suoi terminali locali.
2. L’Osservatorio presta particolare attenzione alle articolazioni provinciali e territoriali del mercato del lavoro.
3. Per raggiungere i suoi obiettivi, l’Osservatorio si avvale di tutte le informazioni statistiche disponibili, in modo particolare di quelle ricavabili dal SIL, dal Sistema Statistico Nazionale, dall’ISTAT, dall’INPS, dall’EURES, dalla Banca dati Excelsior UnionCamere e dal Registro delle imprese.
4. Per le finalità di cui alla lettera f), comma 2, dell’articolo 9 l’Ente Veneto Lavoro provvede soprattutto con l’aggiornamento costante della sezione lavoro sul sito Internet della Regione del Veneto.
5. L’Osservatorio può condurre, per conto di soggetti diversi da Regione ed Enti locali, ricerche ed elaborazioni statistiche a pagamento in ordine a specifiche tematiche non contemplate dalla sua attività di istituto.
6. Con provvedimento della Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge verrà disposto il comando del personale, già appartenente all’Osservatorio di cui all’articolo 5 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, all’Ente Veneto Lavoro. Con lo stesso provvedimento si procederà all’assegnazione delle risorse strumentali e dei contratti in corso connessi in modo esclusivo all’attività dell’Osservatorio.

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