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Il Parlamento punta su Internet

01 Marzo 2000

Il Parlamento punta su Internet

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Dopo la Camera anche il Senato chiede l'utilizzo dell'informatica per rendere più conoscibili le leggi

Nella Seduta n. 606 del 19/10/1999 durante la discussione sulla relazione per l’adozione del programma di “riordino delle norme legislative e regolamentari” venne approvata una risoluzione con la quale la Camera, impegnava il governo a usare Internet per consentire ai Cittadini la consultazione del testo vigente delle leggi mettendo “a disposizione via Internet a titolo gratuito il testo della Gazzetta ufficiale”.

Adesso è la volta del Senato della Repubblica Italiana che nella seduta del 24.11.99 chiede al Governo di “orientare l’attività di riordino e semplificazione verso concreti risultati di conoscibilità e utilizzabilità delle norme vigenti da parte dei destinatari, anche attraverso procedure informatiche”.

Nonostante la formula sia più generica rispetto a quella adottata dalla Camera non c’è dubbio che nel termine “procedure informatiche” ci possa entrare anche la telematica e soprattutto Internet.
D’altronde oggi è noto a tutti che attraverso Internet la comunicazione dei dati giuridici avviene con una efficacia senza precedenti come è dimostrato non solo nei paesi (U.S.A. in prima fila) in cui i dati giuridici sono interamente diffusi attraverso la rete ma anche nella stessa rete italiana dove, ormai da alcuni anni, leggi e sentenze sono reperibili per esteso, gratuitamente e con grande facilità.

L’occasione per la risoluzione è stata fornita al Senato dalla approvazione della “Relazione per l’adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari” che aveva per scopo la ricerca di soluzioni atte a far fronte al problema dell’inflazione legislativa che – come è noto – è data non soltanto dalla legislazione e dalla normazione statale, ma anche dalla legislazione e dalla normazione regionale, oltre che dalla normazione europea.

Si tratta tuttavia di un problema che può essere risolto; riferisco sul punto una piccola parte dell’intervento del Sottosegretario Bassanini il quale, nella discussione del 24.11.99, ha detto che nell’ambito del processo di attuazione della legge n. 59 del 1997, le Regioni chiamate ad approvare leggi di riorganizzazione delle loro funzioni e di delega agli enti locali, ne hanno approfittato per riordinare la legislazione regionale sulla base dei criteri di semplificazione e di delegificazione previsti dalla stessa legge n. 59.

Ebbene, una Regione è riuscita ad abrogare addirittura il 53 per cento del corpus delle leggi regionali vigenti, dimezzando in un colpo il numero delle sue leggi; altre Regioni, invece, sono arrivate molto vicine alla soglia del 50 per cento.
Esiste perciò la possibilità concreta di creare una inversione di tendenza rispetto al continuo aumento delle norme vigenti.

Il documento del Senato così recita:

“Il Senato, considerate le indicazioni contenute nella Relazione del Governo per l’adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari e tenuto conto delle valutazioni formulate in proposito dalla Commissione affari costituzionali, nonché dei pareri pronunciati dalle altre Commissioni e dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee,

considerato che il programma di riordino normativo dovrà svolgersi, per essere efficace, in perfetto equilibrio di ruoli tra Parlamento e Governo, spettando a ciascuna Istituzione la ricerca dei migliori assetti al proprio interno per conseguire gli obiettivi prefissati, impegna il Governo:

A)

ad uniformare il processo di semplificazione normativa ai princìpi vigenti di diritto costituzionale europeo in materia di sussidiarietà, di proporzionalità, di trasparenza e di qualità redazionale della legislazione;

B)

a promuovere la redazione di testi unici che comprendano per materie e settori omogenei, disposizioni legislative coordinate e disposizioni regolamentari, incluse, in particolare, quelle derivanti da atti di delegificazione;

C)

a rendere effettivo il meccanismo di aggiornamento periodico dei testi unici (previsto dalla lettera

D)

dell’articolo 7, comma 2, della legge n. 50 del l999) mediante l’indicazione, nei progetti di legge annuale di semplificazione, dei settori e delle materie di intervento e dei relativi termini temporali e indirizzi procedurali da osservare;

E)

a svolgere in modo unitario e coerente il processo di riordino e semplificazione normativa, in particolare attraverso una chiara determinazione preventiva delle competenze affidate alle diverse strutture amministrative e tecniche che vi sono coinvolte;

F)

a promuovere il raccordo tra la redazione dei testi unici e la nuova produzione normativa, mediante il coordinamento istituzionale tra tutti i centri di produzione normativa operanti nel sistema nazionale e nel sistema comunitario;

G)

a orientare l’attività di riordino e semplificazione verso concreti risultati di conoscibilità e utilizzabilità delle norme vigenti da parte dei destinatari, anche attraverso procedure informatiche;

H)

a dare priorità, nella redazione dei testi unici previsti dalla legge di semplificazione 1999, alle seguenti materie: documentazione amministrativa e anagrafica; rapporto di impiego pubblico del personale contrattualizzato e non contrattualizzato; finanza e tributi; previdenza; incentivi all’occupazione e ammortizzatori sociali; urbanistica ed espropriazione; università e ricerca”.

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