Si leggono ovunque post che parlano di Creative Commons come alternativa alla SIAE, diffondendo quella che – a ben vedere – è più che altro una leggenda, frutto di un’eccessiva semplificazione dei concetti in materia di diritti d’autore.
Semplificare in un’ottica divulgativa è legittimo, dato che aiuta i non addetti a comprendere questioni per loro complesse; tuttavia c’è un limite sotto il quale un principio giuridico non può essere semplificato senza snaturarne il senso.
Parlare genericamente di alternativa alla SIAE significa fraintendere, per il semplice fatto che la SIAE si occupa di varie attività in materia di diritto d’autore e dunque si possono cercare alternative per singoli campi e non alternative tout court. Inoltre, come ripeto da tempo,
L’equivoco più frequente (su cui è ora di fare definitiva chiarezza) è confondere il “deposito” di un’opera presso la SIAE ai fini di ottenere una prova di paternità, con la “registrazione” di un’opera affinché la stessa SIAE si occupi della gestione dei diritti. Una volta per tutte: sono due cose separate e non sovrapponibili.
Nella prima situazione, la SIAE si occupa asetticamente di prendere in deposito copia di un’opera e rilasciare ricevuta con data certa; ciò consente all’autore di avere una prova solida di anteriorità nel caso qualcuno voglia fare il furbo in futuro. Questo servizio, benché tuttora attivo, è diventato obsoleto con l’avvento dei sistemi digitali di marcatura temporale dei file, con i quali chiunque può apporre la data certa su un file sotto forma di metadati (si pensi banalmente all’autoinvio di un messaggio di posta elettronica certificata). In questo caso si può legittimamente parlare di alternativa riferendosi a servizi tipo Patamu, Copyzero, Safecreative; su questo tema abbiamo già fornito maggiori dettagli in altre sedi.
Tuttavia, fuori da questo specifico ambito, ad esempio nel caso in cui l’autore voglia demandare alla SIAE la gestione dei diritti su una sua opera, non ha alcun senso parlare di alternativa. Semplicemente perché ad oggi la SIAE agisce in regime di monopolio attribuitole dalla legge. Unica alternativa possibile è servirsi di una società di gestione collettiva estera.
Riflessioni e articoli che sovrappongono questi due diversi aspetti (prova della paternità e gestione dei diritti) sono dunque solo portatori di ulteriore confusione su un tema che è già di per sé complicato e anche per questo ha ricevuto particolare attenzione durante il recente incontro annuale della comunità di Creative Commons Italia, svoltosi a Torino.
So che è grande la tentazione di mettere a confronto i due enti per ricondurre tutto ad una contrapposizione tra buoni e cattivi oppure vecchio contro nuovo, che dona maggiore appeal a un argomento di per sé molto tecnico e noioso. Tuttavia non sempre c’è reale contrapposizione tra SIAE e Creative Commons; e quando c’è, non è nei termini in cui spesso si legge online.
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